Rigettato il ricorso di 2i Rete Gas S.p.A. per la distribuzione del gas nel Comune di Ivrea
Pubblicato il: 12/18/2024
Nel contenzioso, 2i Rete Gas S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani e Francesca Maria Colombo; il Comune di Ivrea è difeso dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Carlo Costantini e Erika Rosi.
Oggetto della controversia è la gara per la distribuzione del gas del Comune di Ivrea e di altri comuni della Provincia di Biella più in generale. Appalto pari ad oltre 105 milioni di euro e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2i RETE GAS lamentava, dinanzi al TAR Piemonte, che la lettera di invito alla gara, sotto diversi aspetti e per plurime ragioni, non avrebbe consentito la formulazione di un’offerta seria e consapevole. Ciò avrebbe dunque comportato l’esigenza di immediata impugnazione del bando di gara.
Il TAR Piemonte rigettava tuttavia il ricorso per le ragioni di seguito indicate: la disciplina a suo tempo fissata dal bando di gara (2021) non doveva essere modificata sulla base della normativa primaria medio tempore sopravvenuta in quanto formava, a questo punto, legge speciale di gara il cui eventuale annullamento/revoca è rimesso alla discrezionalità della PA; i criteri per la redazione del valore di rimborso degli impianti realizzati dal precedente gestore (VIR) sono stabiliti dall’ente locale concedente e non devono necessariamente essere validati da ARERA; i parametri stabiliti sempre ai fini del calcolo del VIR sono stati adeguatamente calibrati, anche in termini di rispetto del principio della coerenza temporale (secondo cui il valore di rimborso degli impianti e di quello del capitale investito per realizzare gli impianti stessi deve essere riferito al medesimo periodo), dallo stesso ente concedente; le ulteriori denunziate carenze (es. sui costi della manodopera, sul numero di impianti interconnessi e sulla ubicazione degli impianti primari e secondari) non costituiscono inoltre elementi che impediscono la partecipazione della ricorrente alla procedura di gara in questione.
La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato che: i dati presenti nella lettera di invito, ai fini della formulazione dell’offerta tecnica, sarebbero stati viziati da “obsolescenza informativa”. Dunque si lamenta il mancato aggiornamento dei dati necessari per la formulazione delle offerte (pag. 12 atto di appello introduttivo); i dati messi a disposizione per il calcolo del differenziale VIR (valore industriale residuo degli impianti) e RAB (capitale investito per la realizzazione degli impianti medesimi), differenziale in ordine al quale calcolare poi lo sconto da formulare in sede di offerta, sarebbero stati inadeguati e forieri di indeterminatezza del suddetto differenziale (delta): di qui l’impossibilità di formulare un’offerta seria e consapevole. Tale indeterminatezza sarebbe in particolare dovuta: alla mancata sottoposizione ad ARERA dei valori di VIR. Il mancato coinvolgimento e pronunciamento della suddetta autorità di regolazione avrebbe dunque provocato incertezza, nella formulazione delle offerte, da parte dei singoli operatori; al mancato aggiornamento dei dati in base ai quali calcolare il valore residuo degli impianti (VIR). Anche tale mancato aggiornamento dei dati avrebbe provocato incertezza ai fini della formulazione delle offerte; non sarebbe stato indicato il numero effettivo dei lavoratori da impiegare nella commessa, il che avrebbe impedito di formulare l’offerta in termini di costo della manodopera; alcuni obiettivi temporali stabiliti dalla legge di gara in tema di innovazione tecnologica (messa in protezione catodica delle tubazioni entro il 31 dicembre 2023) sarebbero del tutto incompatibili e di fatto irraggiungibili; alcuni dati essenziali ai fini della formulazione delle offerte (cartografie con indicazione impianti primari e secondari nonché informazioni sugli impianti interconnessi) sarebbero stati del tutto omessi dalla stazione appaltante: di qui la presenza di un ulteriore fattore ostativo alla formulazione di un’offerta seria e consapevole.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.