Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolto il ricorso di Metro Italia Cash and Carry S.p.A. in materia di TARSU, TIA, TARES


Pubblicato il: 12/3/2024

Nel contenzioso, Metro Italia Cash and Carry S.p.A. è affiancata dagli avvocati Livia Salvini e Alfredo Sardella; il Comune di Brescia è difeso dagli avvocati Roberta Andreotti e Giorgio Morotti.

Con sentenza n. 1783/2020, depositata il 10 agosto 2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, previa riunione, ha accolto, per quanto di ragione, gli appelli proposti dal Comune di Brescia e dalla Metro Italia Cash and Carry S.p.a., così pronunciando in riforma della decisione di prime cure - (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, n. 341/2017, del 23 maggio 2017) che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di pagamento (n. 7806 del 1 marzo 2016) emesso in relazione alla TARI dovuta dalla contribuente per l’anno 2016 - ed a conferma di altra decisione - (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, n. 695/2017, del 23 novembre 2017) che aveva accolto parzialmente, per quanto di ragione, l’impugnazione di un avviso di pagamento (n. 64391 del 3 marzo 2017) emesso in relazione alla Tari dovuta dalla contribuente per l’anno 2017.

A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: in esito all’autotutela esercitata dall’Ente impositore, il contenzioso residuava in ordine all’imponibilità della superficie (di mq. 14420) destinata all’esercizio di un punto vendita all'ingrosso (ubicato alla via Noce, 116/1 di Brescia), sottoposta a tassazione con applicazione della tariffa 28, e di quella (pari a mq. 2949) destinata a parcheggio (con applicazione della tariffa 3); il presupposto impositivo doveva ritenersi perfezionato in ragione della detenzione dell’area suscettibile di produrre rifiuti, così che la contribuente era tenuta al versamento del tributo «per i parcheggi e per il punto di vendita, poichè le relative aree sono frequentate da soggetti e, per l'effetto, sono produttive di rifiuti potenziali, stante l'onere a carico della società di provare con dichiarazione ad hoc e idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione o la riduzione d'imposta»; risultava, però, anche che la contribuente aveva «provveduto in proprio alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, essendo i medesimi, per la maggior parte, imballaggi, dando incarico ad una ditta specializzata per il riciclaggio ed il recupero o smaltimento dei rifiuti assimilabili a quelli urbani»; così che di detta circostanza doveva tenersi conto relativamente al quantum del tributo dovuto a titolo di quota variabile; il Comune non ha effettuato alcun servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per le aree in contestazione, poichè la società, con oneri a proprio carico, ha incaricato una ditta specializzata, per cui il Comune ha imposto una tassa per un servizio non reso, quindi ne consegue la non debbenza impositiva, stante la mancanza di prestazioni, per altro non rese da parte del Comune.

Metro Italia Cash and Carry S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi. Il Comune di Brescia resiste con controricorso che espone due motivi di ricorso incidentale cui Metro Italia Cash and Carry S.p.a. resiste con controricorso.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo ed il quarto motivo, assorbiti i residui motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.