Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Scattolini S.p.A.
Pubblicato il: 12/4/2024
Nel contenzioso, Scattolini S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gabriele Escalar.
A seguito di verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza in relazione a più anni d’imposta e concluse con la consegna di Processo Verbale di Costatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Scattolini Spa, esercente l’attività di costruzione e commercializzazione di cassoni per veicoli industriali e commerciali, l’avviso di accertamento n. T3N030305063, avente ad oggetto la pretesa di pagamento di maggiori tributi Ires ed Irap, oltre accessori, con riferimento all’anno 2006, in conseguenza del disconoscimento della deducibilità di alcuni costi. Per quanto ancora di interesse, l’Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità degli oneri sostenuti in conseguenza della sottoscrizione di strumenti finanziari derivati, in particolare si trattava di contratti di Interest Rate Swap.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia contestando, tra l’altro, che in relazione al precedente anno 2003 l’Agenzia delle Entrate aveva concordato con la contribuente un accertamento con adesione riconoscendo l’inerenza dei costi derivanti dai contratti di swap, mentre ora la negava, con riferimento ai medesimi contratti, in relazione all’anno 2006. Nella prospettazione della società, in ogni caso, gli stipulati contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati avevano finalità di copertura, e gli oneri sopportati erano perciò senz’altro deducibili.
La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado spiegava appello l’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che confermava la decisione della CTP, e pertanto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione pronunciata dalla CTR dell’Umbria, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, ed ha poi depositato memoria.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, rigettato il ricorso incidentale introdotto dalla Scattolini Spa, cassa la decisione impugnata con riferimento al ricorso principale accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio e provveda anche a regolare le spese processuali del giudizio di legittimità tra le parti.