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Improcedibilità per carenza d'interesse nel ricorso di Wizz Air contro ENAC e Codacons


Pubblicato il: 12/16/2024

Nella vertenza, Wizz Air Hungary Ltd è affiancata dall'avvocato Simone Gambuto; il Codacons è assistito dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi.

In esito alla presentazione di un esposto da parte del Codacons, datato 11 giugno 2021, l’Enac provvedeva alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro, con disposizione DG prot.70782 del 23 giugno 2021, al fine dell’accertamento della correttezza e della legittimità delle policy delle compagnie aeree con riferimento alle Special Categories of Passengers (SCP) (minori e persone con mobilità ridotta).

Dalle risultanze dell’indagine svolta dal suddetto gruppo di lavoro emergeva con chiarezza che la scelta del posto era ritenuta, dalla quasi totalità dei vettori aerei esaminati, un servizio extra a pagamento, a prescindere dalla tipologia di passeggero.

Per quanto concerneva le SPC il sistema di assegnazione dei posti in fase di check in, pur prevedendo l’inserimento automatico degli stessi in posti situati accanto ai relativi accompagnatori, non forniva alcuna garanzia di effettiva realizzazione dell’esigenza di vicinitas, prevista dalla AMC1.CAT.OP.MPA155(c) di cui all’Annex II alla Decisione 2016/004/R dell’EASA, limitandosi tale condizione a fungere da mero criterio di preferenza, coesistente tuttavia con quello della cronologia di presentazione delle richieste.

All’esito della disposta istruttoria, l’Enac ha pertanto adottato la disposizione 63/2021, a firma del DG, con cui ha disposto in capo alle compagnie aeree l’obbligo di assegnare gratuitamente all’accompagnatore di persone con difficoltà motoria ovvero dei bambini sino a 12 anni (Special Categories of Passengers o SCP), un posto vicino a dette persone, prevedendo anche la ripetibilità del sovrapprezzo corrisposto per i viaggi eseguiti dopo l’entrata in vigore del provvedimento.

 In data 27 novembre 2024 Wizz Air Hungary Ltd ha prodotto nota, controfirmata per accettazione del legale dell’Enac, recante rinuncia all’appello, con richiesta di compensazione delle spese di lite, fondata sull’intervenuto accordo tra le parti, di cui alla separata nota, con cui Wizz Air si è impegnata a versare all’Enac le spese legali così come liquidate del Tar Lazio (7.000,00 euro oltre accessori) nonché un importo di 2.000,00 euro (oltre accessori) per le spese relative alla costituzione in giudizio per il pendente ricorso in appello, e l’Enac ad archiviare il procedimento amministrativo avviato nei confronti di Wizz Air con notifica il 7 novembre 2024, prot. n. 163420, confermando la validità e correttezza dell’attuale seating policy di Wizz Air.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.