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Rigettato il ricorso di RSI Radio TV Sardegna International per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione di opere abusive


Pubblicato il: 12/12/2024

Nel contenzioso, RSI Radio TV Sardegna International S.r.l. è affiancata dall'avvocato Lorenzo Coraggio.

La società RSI Radio TV Sardegna International S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 00551/2022 che ha respinto il ricorso della società RSI Radio TV Sardegna radiofonica per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa dal Comune di Stintino, Servizio Tecnico 2 – Edilizia privata, Ambiente, Ecologia, Informatizzazione e Manutenzione, prot. 6975 del 18.8.2015.

L’appellante espone le seguenti circostanze in punto di fatto: in qualità di emittente Radiofonica Sonora Commerciale per la Provincia di Sassari, in virtù di concessione radiofonica rilasciata dal Ministero Poste e Telecomunicazioni con D.M. prot. n. 907068 del 11.03.1994, possiede e detiene in esercizio sin dal 1980 in località Capo Falcone, Comune di Stintino, una stazione radioelettrica – che in forza dell’art. 231, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ha carattere e funzioni di pubblica utilità - costituita da un fabbricato, NCEU Fg. 1 Part. 1096 (già 43A) di mq. 26, alto 4 metri quale ricovero degli apparati trasmittenti, con ancorato sulla parete esterna un palo telescopico rimovibile pertinenziale al sostegno di quattro antenne di diffusione del segnale con impianti connessi.

Il fabbricato è edificato in un piano di lottizzazione totalmente urbanizzato sulla base delle concessioni edilizie ed autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 1969; il predetto palo, invece, è stato installato nell’anno 1980 in regime di edilizia libera, quando le torri e i tralicci per il sostegno di antenne non erano considerate strutture edilizie, come ora definite dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Con atto prot. 674 del 15.10.2013 la Polizia Municipale del Comune di Stintino accertava, a distanza di 33 anni dalla sua installazione, “la presenza di un palo metallico … sul quale sono presenti quattro antenne …” di altezza indefinita (“non siamo stati in condizione di misurare l’altezza del palo...”); nella suddetta nota, si riporta la testimonianza del custode del complesso turistico in cui è situato l'impianto, il quale dichiarava: “Io ho iniziato a lavorare come custode … da circa 18 anni e ricordo che il palo di cui agli accertamenti era già esistente”.

Seguiva l’Ordinanza del Comune resistente, prot. 6975 del 18.8.2015, oggetto di impugnativa, con cui si è intimata la demolizione del palo di sostegno delle 4 antenne della stazione radioelettrica, attestando la non dimostrata e sopra smentita circostanza che tale palo sarebbe stato installato ex novo in data 15.10.2013, donde, la supposta abusività per carenza dell’autorizzazione paesaggistica da ottenersi ai sensi dell’art. 146, d.lgs. 42/2004, trattandosi di area vincolata con D.M. 14.01.1966, con contestuale denuncia di reato ambientale, da cui l’attivazione del procedimento penale RGNR 6884/2013 dinanzi il Tribunale di Sassari.

Con la qui impugnata sentenza il TAR della Sardegna ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; nel merito ha respinto il ricorso ritendendo irrilevante la sentenza del Tribunale penale di Sassari n. 2471/2019 e dimostrata l’avvenuta realizzazione, nel mese di ottobre 2013, in zona gravata da vincolo paesaggistico che richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica, del palo metallico di sostegno delle quattro antenne con evidente carattere innovativo. Il T.a.r. ha ritenuto l’intervento in questione non rientrante tra le esenzioni di cui all’art. 149, lett. a) del d.lgs. 42/2004 e non privo di rilevanza per gli aspetti paesaggistici nonostante sia assimilabile alle opere di urbanizzazione primarie.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

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