Respinto l'appello del Comune di Corteno Golgi contro INWIT SpA
Pubblicato il: 12/13/2024
Nella vertenza, il Comune di Corteno Golgi è affiancato dall'avvocato Enzo Bosio; Inwit S.p.A. è assistita dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica.
Oggetto della controversia concerne la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00045/2022, d’accoglimento del ricorso proposto da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. e Vodafone Italiane s.p.a. avverso le deliberazioni n. 87 del 6 novembre 2020 e n. 24 del 13 novembre 2020, rispettivamente della giunta comunale e del consiglio comunale del Comune di Corteno Golgi, d’opposizione al rilascio dell’autorizzazione di compatibilità paesistico-ambientale avente ad oggetto l’impianto di telefonia mobile nel Comune di Corteno Golgi, nella frazione di San Pietro, in via Valeriana (mappale n. 171), progettato da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
Il progetto prevede un palo flangiato verde di altezza pari a 24 metri, con pennone sommitale di altezza pari a 6 metri, per complessivi 30 metri, a sostegno dei sistemi radianti, e una struttura a terra per ospitare gli apparati, su una platea in cemento armato di 6x7 metri.
Nei motivi d’impugnazione, le società ricorrenti hanno dedotto che s’era formato il silenzio-assenso in base all’art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003 per decorrenza del temine di novanta giorni; e che l’art. 54 delle NTA non è ostativo all’esecuzione dell’intervento anche in considerazione del fatto che gli impianti di telecomunicazione, in quanto assimilati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 86 comma 3 d.lgs. 259/2003, sono compatibili con qualsiasi zonizzazione. A riguardo, s’è precisato nel ricorso, i regolamenti comunali possono favorire la concentrazione degli impianti di telecomunicazione in alcune aree, senza opporre restrizioni riferite a intere zone del territorio.
Il Tar ha accolto il ricorso, disapplicando la disciplina regolamentare applicata a giustificazione del diniego impugnato.
Appella la sentenza il Comune di Corteno Golgi. Resiste Wireless Italiane s.p.a. che, a sua volta, ha proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza di reiezione del motivo di ricorso denunciate l’avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso, riproponendo, altresì, le censure non esaminate in prime cure.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.