Il CdS si pronuncia sul ricorso di Capgemini per l'aggiudicazione dei servizi di comunicazione e sviluppo e manutenzione applicativi in ambito ICT
Pubblicato il: 12/27/2024
Nel contenzioso, Capgemini S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marco Napoli; Regione Puglia è assistita dall'avvocato Libera Valla; Almaviva S.p.A. è difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero.
Le odierne appellanti - le quali hanno partecipato alla procedura di gara avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi di Comunicazione e di Sviluppo e Manutenzione Applicativi in ambito ICT” – hanno impugnato con ricorso innanzi al TAR Bari gli atti indicati in epigrafe, tra cui la DD n. 350/23, con cui la Regione Puglia ha aggiudicato l’appalto al RTI Almaviva, chiedendone l’annullamento, per errata applicazione dei sub-criteri C1, C2 e C3.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la controinteressata Almaviva s.p.a, nella qualità in atti, ha chiesto il rigetto del ricorso, e con lo spiegato ricorso incidentale ha censurato gli atti di gara nella parte in cui la stazione appaltante ha ammesso il raggruppamento ricorrente alla procedura concorsuale.
Con sentenza n. 457/24 il TAR Bari ha rigettato il ricorso principale, dichiarando l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Avverso tale statuizione giudiziale le appellanti, nella qualità in atti, hanno proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando; violazione degli artt. 80 e 95 d. lgs. n. 50/16; eccesso di potere.
Hanno chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in prime cure, instando altresì per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria, e per il subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, nonché sull’appello incidentale così provvede: rigetta l’appello incidentale; accoglie l’appello principale, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza: a) annulla gli atti impugnati; b) dichiara l’inefficacia del contratto stipulato con l’appellante incidentale; c) dispone subentro dell’appellante principale nel contratto, per tutta la durata del rapporto negoziale.