Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di Adusbef per l'accesso agli atti della Convenzione accessoria alla concessione autostradale di Autovia Padana


Pubblicato il: 12/31/2024

Nel contenzioso, Adusbef - Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari è affiancata dall'avvocato Daniele Granara; Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. è assistita dall'avvocato Marco Annoni.

Adusbef – Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari, con ricorso al Tar Lazio – Roma, ha chiesto in accoglimento dell’azione ex art. 31 e 117 c.p.a.: 1) accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’atto di significazione e diffida e istanza di accesso agli atti formulato da Adusbef in data 3.02.2023 e, conseguentemente; 2) dichiarare tenute e condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ognuna per quanto di propria competenza, ad avviare e concludere, entro un prefiggendo termine, il procedimento di adeguamento del PEF allegato alla Convenzione accessoria alla concessione autostradale di cui è titolare la Società di Progetto Autovia Padana S.p.A., rideterminando il Costo del debito (Kd) ivi indicato ai sensi dell’art. 11.15, punto (ii) della predetta Convenzione e, in difetto; 3) nominare, fin d’ora, un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inadempimento delle Amministrazioni resistenti, entro un prefiggendo termine.

Con ricorso per motivi aggiunti Adusbef ha gravato: la nota 22 marzo 2023, con cui la Direzione Generale del MIT ha riscontrato l’atto di diffida della ricorrente e reso disponibili i decreti interministeriali richiesti con l’istanza di accesso; i decreti interministeriali n. 569/2018, n. 613/2019, n. 630/2020 e n. 548/2021.

Con ordinanza collegiale n. 14240 del 26 settembre 2023 il Tar si è pronunciato sulle domande proposte in giudizio, dichiarando la “cessazione della materia del contendere per quel che attiene alla richiesta di ostensione dei decreti ministeriali di aggiornamento delle tariffe, di cui in motivazione” e respingendo “la richiesta di accesso agli atti preparatorie e istruttori propedeutici all’adozione dei predetti decreti”.

Il Tar, con sentenza 11 dicembre 2923 n. 18654, ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti in parte inammissibili e in parte li ha respinti.

Adusbef ha appellato la sentenza con ricorso n. 5031 del 2024.

Società di progetto Autovia Padana s.p.a. (di seguito: “Autovia”) ha proposto appello incidentale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata. Appello incidentale improcedibile. Spese del presente grado di giudizio compensate.