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Accolto il ricorso del Ministero dell'Ambiente contro Tersan Puglia S.p.A.


Pubblicato il: 12/23/2024

Nel contenzioso, Tersan Puglia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luigi Paccione.

Con provvedimento del 15 dicembre 2021 il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di seguito per brevità anche “MASE”) pubblicava un avviso invitando le Regioni e le Province autonome a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.

La Regione Puglia manifestava l’interesse per la selezione e, con atto dirigenziale n. 1064 del 30 dicembre 2022, approvava l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione dei detti impianti in aree industriali dismesse.

La Tersan Puglia S.p.a. presentava domanda di partecipazione.

Con determina dirigenziale n. 233 del 29 marzo 2023, la Regione Puglia approvava gli atti della commissione istruttoria e, per l’effetto, predisponeva la seguente graduatoria di merito: “Progetti ammessi a finanziamento PNRR: - 1) Enel Produzione s.p.a. 98,91 - 2) Solarind Green s.r.l. 95,02 - 3) Ce.Ri.Sma s.r.l. 94,99 - 4) Cerichem Biopharm s.r.l. 94,70 - 5) Panita s.r.l. 92,14; Progetti ammissibili a finanziamento PNRR, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse: - 6) Rti Gas Energy s.r.l. Gruppo Hope s.r.l. 89,49 - 7) Tersan Puglia s.p.a. 88,42 - 8) Sistemi Energetici s.p.a. 88,18”.

Successivamente, la Commissione europea autorizzava la proroga del termine ultimo per la concessione delle agevolazioni e includeva nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU”.

Nell’ambito “della Missione 7 del PNRR” veniva previsto “l’Investimento 3, Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, importo € 90.000.000,00, finalizzato al finanziamento di almeno due progetti aggiuntivi per la produzione di idrogeno”.

Con decreto dirigenziale n. 164 del 17 aprile 2024, il MASE, ai fini della ripartizione delle nuove risorse finanziarie resesi disponibili, disponeva quanto segue, all’articolo 3, commi 2, 3, 4: “2. Le risorse di cui all’articolo 2 sono ripartite tra le Regioni e Province autonome tenendo conto dell’ordine attribuito ai progetti riportati nell’Allegato 1, secondo quanto indicato nei commi 3 e 4. 3. L’Allegato 1 è composto dalle seguenti sezioni: a) sezione A … (omissis) …; b) sezione B, contenente progetti che, nell’ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, ricoprono la prima posizione tra i progetti ammessi, ma non finanziabili per mancanza di risorse. A detta sezione sono destinate le eventuali risorse residue rispetto alla leggera a); c) sezione C, contenente i progetti che, nell’ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, ricoprono la seconda posizione tra i progetti ammessi, ma non finanziabili per mancanza di risorse. A detta sezione sono destinate le eventuali risorse residue rispetto alla lettera b) …(omissis) …”.

Tersan Puglia s.p.a. impugnava dinanzi al T.a.r. per la Puglia il decreto dirigenziale n. 164 del 17 aprile 2024, nella parte in cui l’Autorità ministeriale aveva assegnato alla società Sistemi Energetici le risorse residue riservate ai “progetti che, nell’ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, ricoprono la seconda posizione tra i progetti ammessi, ma non finanziabili per mancanza di risorse” (Allegato 1, Sezione “C”).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

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