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Respinto il ricorso di Himadri Ltd contro Radio Communication Services e Rai Way


Pubblicato il: 12/24/2024

Nel contenzioso, Himadri Ltd è affiancata dall'avvocato Mario Mossali; Radio Communication Services S.r.l. è assistita dagli avvocati Giuseppe W. Cavagna e Adriana Sara Pozzi; Rai Way S.p.A. è difesa dagli avvocati Carlo Pandiscia e Angela Anastasio.

Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 622 del 2022 del Tar Lazio, recante la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario. Quest’ultimo aveva ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento adottato dal commissario ad acta, datato 26.11.2012, in attuazione della sentenza n. 2613/2011 del Tar Lombardia Milano, di accoglimento del ricorso avverso il silenzio.

In particolare il Tar concludeva nel senso che il provvedimento commissariale impugnato, che sancisce l’impraticabilità tecnica di una particolare localizzazione nella città di Milano, appare definitivamente superato negli effetti dal provvedimento dell’I.T. del 19.03.2018 (peraltro oggetto di altra impugnazione pendente, iscritta al n. R.G. 967/2019) e dall’affermazione ivi contenuta circa l’impossibilità di delocalizzare l’impianto nell’intero territorio del capoluogo lombardo.

Il provvedimento del 2018 ha una evidente natura provvedimentale ed un chiaro carattere di definitività, tale da privare di utilità la decisione del ricorso avverso l’atto precedente del 2012, reso dal commissario ad acta in esito al giudizio sul silenzio. L’analisi del provvedimento fondante la decisione del Tar ne conferma gli effetti e la valenza di definitiva ostatività, statuendo la conclusione dell’iter, come reso evidente dalla conclusione per cui si ritiene “cessata la ormai ventennale fase di sperimentazione con il definitivo parere negativo alla dislocazione del diffusore da Brunate (CO) a Milano”.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate costituite, liquidate per ciascuna di esse in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge, nei confronti di R.C.S. s.r.l. da distrarsi agli avvocati dichiaratisi antistatari.