Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di SCI - Società Concessioni Internazionali S.r.l. per l'installazione di cartelli pubblicitari nel territorio comunale di Milano


Pubblicato il: 12/30/2024

Nel contenzioso, SCI- Società Concessioni Internazionali S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea Manzi, Marina Massironi e Andrea Perron Cabus; il Comune di Milano è difeso dagli avvocati Paola Cozzi ed Anna Tavano.

La ricorrente appellante, impresa del settore, all’epoca dei fatti era titolare in Comune di Milano di un numero considerevole di impianti pubblicitari, pari circa a un centinaio, collocati in diverse zone del territorio comunale, ma tutti su suolo privato (fatti pacifici in causa, per quest’ultimo punto cfr. in particolare memoria Comune 26 settembre 2022 p. 10 tredicesimo rigo dal basso, non contestata nello specifico): si tratta di impianti noti come “poster”, costituiti da un cartellone rettangolare di sei metri di base per tre di altezza, ad una o due facce visibili, mantenuto in posizione verticale da un supporto infisso nel suolo (cfr. memoria Comune 14 ottobre 2024 p. 8 sesto rigo, fatti non contestati).

Con deliberazione del Consiglio n.138/2008, il Comune di Milano intimato appellato ha approvato ai sensi degli artt. 52 e 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n.446 il regolamento sulla pubblicità; di esso, per migliore comprensione, vanno riportate le norme rilevanti in questa sede, nel testo vigente sempre all’epoca dei fatti (doc. 13 in I grado Comune, p. 220 del file relativo).

La ricorrente appellante, dopo approvato questo regolamento, intendendo avvalersi del disposto dell’art. 42 comma 7 di esso appena illustrato, ha presentato una serie di istanze -2 gennaio 2009 nn. 896, 873, 841, 858, 801, 790, 885, 849, 915 e 828 nonché 17 febbraio 2009 prot. n.126403 e 24 febbraio 2009 prot. n. 14997- intese a ricollocare i propri impianti su suolo pubblico comunale.

Con i provvedimenti 27 marzo 2009 di cui meglio in epigrafe (doc. ti da 1 a 12 in I grado Comune, cit.), il Comune ha respinto tutte queste istanze, con la stessa motivazione: sia che si trattasse di un’istanza di ricollocazione di cui all’art. 42 del regolamento, sia che si trattasse di una nuova istanza, ha ravvisato un contrasto con gli articoli 8 e 16 del regolamento stesso, che non consentono di assentire l’installazione di impianti pubblicitari sul suolo pubblico senza una procedura di gara.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 7/2016 R.G.), lo respinge. Condanna la ricorrente appellante SCI S.r.l. a rifondere al Comune di Milano le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 8.000 (ottomila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.