Irricevibilità del ricorso del Comune di Bagnara Calabra contro General Work S.r.l.s.
Pubblicato il: 1/2/2025
Nella vertenza, il Comune di Bagnara Calabra è affiancato dall'avvocato Giovanni Gurnari; General Work S.r.l.s. è difesa dagli avvocati Fabio Saitta e Francesco Cardone.
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, la società General Work s.r.l.s., che aveva partecipato ad un’indagine di mercato avviata dal Comune di Bagnara Calabra con avviso pubblico del 24 agosto 2023, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale, nel tratto corrente lungo la S.S. 18 tra la località Sirena e la Chiesa Madonna del Rosario, impugnava la determina comunale n. 606 del 14 settembre 2023, con cui l’amministrazione riteneva di poter prescindere dalla valutazione dell’unica offerta pervenuta, ossia quella della ricorrente, la quale aveva proposto un ribasso del 24% sull’importo totale dei lavori, in ragione della diffida che la suddetta società aveva precedentemente inoltrato, rivendicando il pagamento del corrispettivo di taluni lavori precedentemente svolti nell’interesse dell’amministrazione.
Più nello specifico, ad avviso del Comune di Bagnara Calabra, in applicazione “del principio del risultato e conseguentemente” del “principio della fiducia”, di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 36 del 2023, non sarebbe stato opportuno aggiudicare la commessa pubblica ad un’impresa che aveva determinato l’instaurazione di una “vertenza” non ancora definita, essendo preferibile, in ragione dell’urgenza dei lavori, procedere all’affidamento diretto ex artt. 17 comma 2 e 50, comma primo del citato decreto. Sulla scorta di tali considerazioni il Comune affidava l’appalto alla società Carfà Costruzioni s.r.l.s., con determina n. 616 del 19 settembre 2023; il successivo 22 settembre veniva stipulato il contratto.
In particolare, la scelta del Comune di Bagnara Calabra di non procedere alla valutazione dell’unica offerta proposta sarebbe stata irragionevole, dal momento che la diffida presentata dalla ricorrente, in quanto funzionale alla riscossione di un diritto di credito derivante da prestazioni già svolte in favore dell’amministrazione, non avrebbe potuto giustificarne la pretermissione, in assenza di contestazioni di merito circa la regolarità dei lavori.
Con sentenza 12 febbraio 2024, n. 122, il giudice adito parzialmente accoglieva il gravame, “avuto esclusivo riguardo alla domanda di accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati”, per il resto dichiarando improcedibile, “per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento e conseguente aggiudicazione della commessa pubblica, considerata l’integrale esecuzione dei lavori, nelle more del giudizio”. Avverso tale decisione il Comune di Bagnara Calabra interponeva appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese del grado compensate.