Accolto il ricorso di Sun Lines per l'aggiudicazione del servizio di trasporto passeggeri nei porti di Olbia e Golfo Aranci
Pubblicato il: 1/3/2025
Nel contenzioso, Sun Lines Elite Service S.r.l. è affiancata dagli avvocati Benedetto Ballero e Francesco Ballero; Scia Consorzio Italiano Autoservizi S.r.l. è assistita dall'avvocato Marcello Patrizio Mereu.
Sun Lines Elite Service S.r.l. ha impugnato il decreto del 26 marzo 2024 di aggiudicazione in favore di Scia Consorzio Italiano Autoservizi S.r.l. del servizio di trasporto dei passeggeri nei porti di Olbia e, limitatamente alla stagione estiva, di Golfo Aranci: - LOTTO 2, Servizio di Bus navetta interno all’Area ad accesso ristretto del “Pontile Isola Bianca” di Olbia dedicato ai passeggeri in arrivo, in partenza, ed in transito – CIG 97070921BB - CPV 60140000 - 1, per 4+1 anni (quattro anni più uno opzionale) per un importo pari a € 3.026.800,00; il disciplinare di gara nella parte in cui, all’art. 18 sub b), definisce il “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica”, e più in generale, tutti gli atti ad esso collegati, bando e capitolato, per la conferma diretta o indiretta del coefficiente correttivo dello 0,2, con necessario conseguente annullamento in parte qua della clausola economica e, in subordine per l’annullamento della gara.
La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso con sentenza n. 471 del 2024, appellata da Sun Lines Elite Service S.r.l. per i seguenti motivi di diritto: I) violazione degli artt. 83 e 100 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione del quadro “criteri di aggiudicazione”; violazione degli artt. 8, 9,10 del capitolato; violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 95 e 100 del d.lgs. n. 50 del 2016; mancata dimostrazione della disponibilità giuridica dei veicoli necessari per la partecipazione della Scia, sia nel numero di due autobus +1 di scorta euro 5 valido per partecipare, sia per i veicoli premianti con riguardo ai punteggi di cui al sub criterio A.3 attributivo di 5 punti e di cui al criterio sub A. 4 attributivo di 10 punti; II) violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) bis e f bis) del d.lgs. n. 50 del 2016; III) motivo subordinato: illegittimità del criterio attributivo dell’offerta economica e conseguente annullamento della gara in parte qua o in subordine in toto perché la formula economica con il coefficiente 0,2 di cui all’art. 18.1 e 18.2 del disciplinare appiattisce la differenza dei ribassi; violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, come in motivazione. Condanna Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Cagliari e Scia Consorzio Italiano Autoservizi S.r.l. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell’appellante, che si liquidano in complessivi euro 8000, oltre ad oneri di legge.