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Respinto il ricorso di Allstar S.r.l. per l'apertura di sale scommesse e gioco d'azzardo lecito


Pubblicato il: 12/21/2024

Nel contenzioso, Allstar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Cino Benelli; Regione Emilia Romagna è assistita dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti; il Comune di Reggio Emilia è difeso dall'avvocato Berenice Stridi.

La ricorrente appellante gestiva all’epoca dei fatti tre sale giochi dedicate al gioco d’azzardo lecito, situate a Reggio Emilia, rispettivamente in viale Piave 13, in via Beniamino Gigli 7/a e in via Daniele da Torricella 52 (appello, p. 2, fatti pacifici in causa), e contesta gli atti di cui meglio in epigrafe, dai quali deriverebbe in ultima analisi per essa la necessità di chiudere o delocalizzare entro un termine le sale stesse perche situate a distanza non consentita da luoghi cd. sensibili ai sensi della normativa che subito si illustra.

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis della l.r. Emilia Romagna 4 luglio 2013 n.5, come inserito dall’art. 48 della l.r. 28 ottobre 2016 n.18, in quella Regione l’esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse è stato vietato “in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”, introducendo il cd. distanziometro in materia.

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dalla società contro questi atti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.8985/2023 R.G.), lo respinge. Spese compensate.