Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Sky Italia S.r.l. vince il contenzioso contro AGCOM per l'equilibrio informativo durante la campagna elettorale


Pubblicato il: 12/24/2024

Nel contenzioso, Sky Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori.

 Con ricorso del 2022 Sky Italia ha chiesto al Tar per il Lazio l’annullamento della delibera n. 314/22/CONS, adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il 7.9.2022, recante «Ordine alla società Sky Italia s.r.l. e alla Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Testata “Sky Tg24”)» e di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali.

La vicenda si inscrive nel quadro degli adempimenti che le emittenti radiotelevisive nazionali devono porre in essere al fine di assicurare la parità di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali a norma della legge 22 febbraio 2000 n. 28: nello specifico il rispetto delle norme dettate per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022 (delibera AGCOM n. 299/22/CONS).

 Con la delibera n. 314/22/CONS, primariamente impugnata davanti al Tar, AGCOM, considerato che dall’esame dei dati di monitoraggio relativi ai notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 sul palinsesto TV8 e sul palinsesto SKY TG24 oggetto di monitoraggio nel periodo 21 agosto 2022 – 3 settembre 2022, pubblicati sul sito web dell’Autorità, emergevano taluni elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di alcuni soggetti politici (specificamente indicati nella stessa delibera), che postulavano l’esigenza di una immediata inversione di tendenza da parte della predetta testata; e considerata altresì la necessità di dover concedere spazi alle nuove liste presentate in ambiti territoriali da superare il quarto degli elettori ha ordinato «alle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. di provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari, diffusi dalla testata SkyTg24 nei sensi di cui in premessa, entro il 10 settembre 2022».

A sostegno dell’impugnativa avverso le delibere appena citate (e avverso gli atti ad esse presupposti e prima richiamati), Sky ha formulato i seguenti motivi di ricorso: I. Violazione degli artt. 2, 4 e 5 l. n. 28/2000; dell’art. 1, co. 5, l. n. 515/1993; dell’art. 21 Cost.; dell’art. 10 CEDU, anche in combinato disposto con gli artt. 11 e 52, co. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà intrinseca e rispetto a provvedimenti della stessa Amministrazione, mancanza dei presupposti.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando: rigetta l'appello di AGCOM, come in epigrafe proposto; rigetta il primo motivo dell’appello incidentale proposto da Sky e dichiara assorbiti i restanti motivi. Spese compensate.