Respinto il ricorso di Multimed Comunicazioni per l'erogazione di contributi per investimenti in tecnologie innovative
Pubblicato il: 12/27/2024
Nel contenzioso, Multimed Comunicazioni S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Salvatore Di Pardo.
La Regione Molise, con bando pubblicato il 18 maggio 2022, ha indetto la procedura ex d.lgs. n. 123 del 1998 per l’erogazione di contributi, entro l’importo massimo di € 400.000, in favore delle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative.
L’Amministrazione regionale, con la determinazione dirigenziale n. 4053 del 13 luglio 2022, non ha ammesso la Multimed Comunicazione S.p.a.ai benefici previsti dal detto bando pubblico per le seguenti motivazioni. “L’unico preventivo trasmesso non risulta conforme alle caratteristiche minime di dettaglio di cui all’art. 10 comma 5 lett. f) del bando, non risultando sottoscritto dal fornitore di riferimento e non risultando allegata la scansione della PEC di invio dallo stesso fornitore al soggetto richiedente”.
La Multimed Costruzioni S.r.l. (di seguito anche Multimed o Società) ha impugnato tale atto dinanzi al Tar per il Molise che, con la sentenza n.300 del 19 settembre 2022, ha respinto il ricorso.
Di talché, la Società ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi: Error in judicando ed in procedendo; errata interpretazione della lex specialis; errata applicazione delle norme che disciplinano l’istruttorio; irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà, illegittimità della sentenza; omesso esame di eccezioni decisive, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti.
Il Tar avrebbe finito con l’attribuire alle modalità di invio del preventivo, dal fornitore al concorrente, il valore di elemento essenziale dell’offerta, trascurando, da una parte, il valore effettivamente assegnato dal Bando al preventivo, dall’altra, la serietà dell’impegno assunto e formalizzato nell’offerta dal concorrente e dal fornitore.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 9856 del 2022). Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore della Regione Molise.