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Improcedibile il ricorso del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica contro Margisolar


Pubblicato il: 12/28/2024

Nel contenzioso, Margisolar S.r.l. è affiancata dagli avvocati Lorenzo Parola e Andrea Leonforte.

La società Margisolar s.r.l., in data 12 gennaio 2022, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica), una istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di agrivoltaico (denominato “Tortona 2”) sito nei Comuni di Tortona e di Pozzolo Formigaro (AL), di potenza nominale pari a 60 MW, comprensivo delle relativo opere di connessione, rientrante nei progetti di cui all’art. 8, comma 2 bis (allegato I-bis) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente).

In data 9 agosto 2023, la società ha sollecitato il Ministero all’Ambiente all’adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento.

Con il ricorso di primo grado, la società ha quindi proposto una azione avverso il silenzio (art. 31 e art. 117 c.p.a.) nei confronti del Ministero dell’Ambiente e del Ministero della Cultura che è stata accolta dal T.a.r., il quale, dopo aver accertato la sussistenza di un obbligo di provvedere e il decorso dei termini previsti dalla legge (art. 25, comma 2-bis, cod. amb.), aventi natura perentoria (art. 25, comma 7, cod. amb.), ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, ordinando al Ministero dell’Ambiente, quale soggetto competente all’adozione del provvedimento finale, di concludere il procedimento entro il termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Con atto di appello, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura hanno impugnato la suddetta sentenza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese di lite.