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Improcedibilità del ricorso di Delta Ariete S.r.l. per la realizzazione di un progetto di agrivoltaico


Pubblicato il: 12/30/2024

Nel contenzioso, Delta Ariete S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Lirosi, Gianfranco Toscano e Gaetano Alfarano.

La società Delta Ariete s.r.l., in data 22-27 dicembre 2021, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) e al Ministero della Cultura, una istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e del provvedimento unico in materia ambientale (PUA), avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di agrivoltaico (denominato “Soprana”) sito nei Comuni di Montemilone e di Venosa (PZ), di potenza nominale pari a 19,22 MW, comprensivo delle relativo opere di connessione, rientrante nei progetti di cui all’art. 8, comma 2 bis (allegato I-bis) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente).

In data 7 agosto 2023, la società ha sollecitato il Ministero all’Ambiente all’adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento e con nota del 2 ottobre 2023 il Ministero della Cultura ha espresso parere negativo per il rilascio della VIA.

Con il ricorso di primo grado, la società ha quindi proposto una azione avverso il silenzio (art. 31 e art. 117 c.p.a.) nei confronti del Ministero dell’Ambiente e del Ministero della Cultura che è stata accolta dal T.a.r., il quale, dopo aver accertato la sussistenza di un obbligo di provvedere e il decorso dei termini previsti dalla legge (art. 25, comma 2-bis, cod. amb.), aventi natura perentoria (art. 25, comma 7, cod. amb.), ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni, ordinando al Ministero dell’Ambiente e al Ministero della Cultura di concludere il procedimento, previo atto di concerto tra le due amministrazioni, entro il termine di 90 giorni.

Con atto di appello, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura hanno impugnato la suddetta sentenza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese di lite.