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Respinto il ricorso del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura contro Peonia Sol S.r.l.


Pubblicato il: 12/31/2024

Nel contenzioso, Peonia Sol S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Lirosi, Gianfranco Toscano e Gaetano Alfarano.

La società Peonia Sol s.r.l., in data 3 febbraio 2023, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di agrivoltaico (denominato “Masseria Argentoni”) sito nel Comune di Erchie (BR), di potenza nominale pari a 28,619 MW, comprensivo delle relative opere di connessione, rientrante nei progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente).

Con il ricorso di primo grado, la società ha proposto una azione avverso il silenzio (art. 31 e art. 117 c.p.a.) nei confronti del Ministero dell’Ambiente e del Ministero della Cultura che è stata accolta dal T.a.r., il quale, dopo aver accertato la sussistenza di un obbligo di provvedere e il decorso dei termini previsti dalla legge (art. 25, comma 2-bis, cod. amb.), aventi natura perentoria (art. 25, comma 7, cod. amb.), ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni, ordinando al Ministero dell’Ambiente di concludere il procedimento entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando altresì il Prefetto di Lecce, quale commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento.

Con atto di appello e contestuale domanda cautelare, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura hanno impugnato la suddetta sentenza chiedendone la riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese di lite.