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Inammissibilità del ricorso di Be Smart S.r.l. per la fornitura di servizi informatici in house


Pubblicato il: 12/23/2024

Nel contenzioso, Be Smart S.r.l. è affiancata dagli avvocati Isabella Perego, Gian Michele Roberti, Anna Romano e Filippo Arturo Satta; CINECA è assistita dagli avvocati Damiani Lipani, Aristide Police, Francesca Sbrana, Filippo Degni e Jacopo Polinari.

La società Be Smart s.r.l. ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, VII, 2 novembre 2023, n. 9452, resa nell'ambito dei giudizi riuniti RG nn. 4293/2023 e 4497/2023, con la quale sono stati accolti in parte “ai sensi di cui in motivazione” gli appelli proposti rispettivamente, il primo, dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria (di qui in avanti anche solo “l’Università”), dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. e dai Ministeri dell'Università e della Ricerca e dell'Istruzione e del Merito e, il secondo, dal Consorzio Interuniversitario Cineca, avverso la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 305 del 6 aprile 2023.

 Con la decisione appellata il T.a.r. aveva accolto il ricorso proposto dalla Be Smart (società fornitrice uscente di sistemi informatici all’Università e principale concorrente di Cineca), ritenendone fondati i primi due motivi e assorbendo gli altri (poi riproposti in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. dalla società originaria ricorrente), ed aveva annullato la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 14 novembre 2022, con la quale era stato approvato l’affidamento in house al CINECA di un contratto di fornitura di servizi informatici, e la relazione di cui all’art. 192, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016.

 Il T.a.r. aveva, in particolare, ritenuto che l’affidamento disposto dall’Università mediante la suddetta delibera – impugnata dalla Be Smart unitamente agli atti sottesi all’affidamento in favore del Cineca e alla delibera dell’ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018, adottata ai sensi all’art. 192, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, di iscrizione degli Enti aderenti al predetto Consorzio nell’“Elenco delle  amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house” – fosse illegittimo sotto due profili: per violazione dell’obbligo di motivazione ‘rafforzata’ di cui all’art. 192, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016 e per carenza in capo al Cineca del requisito del controllo analogo congiunto.

La società Be Smart lamenta l’esistenza di un vizio revocatorio nella sentenza qui impugnata, in quanto il Consiglio di Stato, per svista e abbaglio dei sensi, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, istanza  che era stata riproposta nei giudizi di appello, al pari degli altri motivi assorbiti, ai sensi del 101, comma 2, cod. proc. amm.

 La società Be Smart ha quindi proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., sulla base di un unico motivo per la fase rescindente e riproposizione dei corrispondenti quesiti pregiudiziali da sottoporre, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per la fase rescissoria.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente Be Smart s.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, del Ministero Dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Cineca – Consorzio Interuniversitario, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila), oltre oneri accessori se per legge dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa