Respinto il ricorso di Sky Italia S.r.l. contro AGCOM
Pubblicato il: 12/24/2024
Nel contenzioso, Sky Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Marco D'Ostuni, Marco Zotta e Alessandro Comino; Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è assistita dagli avvocati Gian Michele Roberti e Marco Serpone; Tivù S.r.l. è difesa dall'avvocato Marco De Stefanis.
Sky Italia s.r.l. ha appellato la sentenza n. 6993/2023, con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Quarta) ha dichiarato estinto per perenzione ex artt. 82, comma 1, e 35, comma 2, lett. b), c.p.a. il ricorso proposto dalla Società avverso: i) la delibera n. 128/15/CONS dell’A.G.Com., recante “Provvedimento ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo previsti dall’art. 22 del contratto di servizio per il triennio 2010 2012” (impugnata con il ricorso introduttivo); ii) il provvedimento della Direzione Contenuti Audiovisivi dell’A.G.Com. recante “ottemperanza alla Delibera n. 128/15/CONS dell’11 marzo 2015” (impugnato con il ricorso per motivi aggiunti).
Il T.A.R. per il Lazio – dopo aver riportato le posizioni espresse dalle parti in ordine all’eccepita estinzione del giudizio (punti 2-4 della sentenza di primo grado) ha dichiarato il giudizio estinto per perenzione evidenziando che: i) Sky, successivamente alla presentazione di domanda di fissazione dell’udienza in data 3.11.2015, non aveva compiuto alcuna attività processuale, e, neppure dopo la ricezione dell’avviso di perenzione, aveva chiesto la fissazione dell’udienza con le modalità di cui all’art. 82 c.p.a.; ii) non erano ravvisabili i presupposti dell’errore scusabile, trattandosi di istituto eccezionale; iii) le circostanze dedotte dalla parte non potevano integrare né una dichiarazione equivalente a quella richiesta dall’art. 82 c.p.a., né ragioni per concedere la rimessione in termini; iv) la rituale istanza ex art. 82 c.p.a. era stata depositata solo dopo il decorso del termine di legge; v) il Collegio non poteva esimersi dal dichiarare il ricorso estinto per perenzione in assenza di tempestiva congiunta manifestazione di volontà della parte (personalmente) e del procuratore, ai fini della dichiarazione di persistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, e di tempestiva manifestazione di volontà in tale senso, per come necessariamente espressa a mezzo di domanda di fissazione di udienza.
Sky ha articolato due motivi di ricorso in appello e prospettato, nell’ultimo motivo, una questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 82 c.p.a. Si sono costituite in giudizio Tivù s.r.l. e Rai chiedendo di respingere il ricorso in appello. L’A.G.Com, pur ritualmente evocata, non si è, invece, costituita nel presente grado di giudizio. In vista dell’udienza pubblica del 14.11.2024 Rai e Tivù s.r.l. hanno depositato memorie conclusionali; Sky ha depositato memorie di replica. All’udienza del 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto: i) respinge il ricorso in appello; ii) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte appellante; iii) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti costituite; iv) nulla sulle spese di lite nei confronti dell’A.G.Com., non costituita in giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.