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Respinto il ricorso del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica contro Asellus S.r.l.


Pubblicato il: 12/26/2024

Nel contenzioso, Asellus S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gaetano Alfarano, Antonio Lirosi e Gianfranco Toscano.

Con ricorso al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, la società Asellus S.r.l. ha chiesto l’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell’istanza ex art. 23 del d. lgs. n. 152/2006, presentata in data 17.12.2021 (e perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MiTE-93809 del 27.7.2022) per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) in relazione ad un progetto di impianto agrivoltaico, con relative opere di connessione ed infrastrutture necessarie al collegamento alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Erchie, di Avetrana e di San Pancrazio Salentino.

Il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) con sentenza n. 588 del 2024, accertata la sussistenza di un obbligo di provvedere e il decorso dei termini previsti dalla legge (art. 25, comma 2-bis, cod. amb.), aventi natura perentoria (art. 25, comma 7, cod. amb.), ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni, ordinando al Ministero dell’Ambiente di concludere il procedimento entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando altresì il Prefetto di Brindisi, quale commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento.

Con atto di appello e contestuale domanda cautelare, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura hanno impugnato la suddetta sentenza chiedendone la riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in quanto errata in diritto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite del grado.