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Respinto il ricorso del Politecnico di Milano contro Facility S.r.l.


Pubblicato il: 12/28/2024

Nel contenzioso, Facility S.r.l. è affiancata dagli avvocati Massimo Falco e Raffaele Seccia.

Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento del 18 settembre 2023, con il quale la stazione appaltante Politecnico di Milano, a mezzo di nota sottoscritta dal R.U.P., ha disposto la sua esclusione dalla gara di appalto avente a oggetto “affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento e dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura dei servizi agli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni - lotto 2 - sede di Bovisa e poli territoriali di Como e Lecco”.

Con l’ordinanza n. 954/2023 il Tar adito accoglieva la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, disponendo l’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente Facility S.r.l. ha altresì impugnato, unitamente agli atti presupposti, la comunicazione a mezzo p.e.c. in data 31 gennaio 2024, con il quale è stata disposta la sua esclusione dalla gara de qua a seguito dell’esame dell’offerta tecnica, per mancato superamento della soglia di sbarramento del punteggio minimo di 25 punti in relazione alle valutazioni discrezionali della Commissione giudicatrice, avendo conseguito un punteggio di 19,06 punti.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota prot. 97066 del 22 aprile 2024, trasmessa in pari data, con la quale si è provveduto, da parte del Politecnico di Milano, all’aggiudicazione del Lotto 2 dell’appalto n. 3707796 CIG 98969250E1 alla Eletecno ST S.p.A.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €5000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.