Il CdS si pronuncia sul ricorso di Difa Cooper S.p.A. contro ARCS Friuli Venezia Giulia
Pubblicato il: 12/31/2024
Nella vertenza, Difa Cooper S.p.A. è affiancata dall'avvocato Micaela Grandi mentre, Abbott S.r.l. è difesa dall'avvocato Elio Leonetti.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto dinanzi al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, la società Abbott S.r.l. ha impugnato - chiedendo altresì la sospensione in via cautelare dei relativi effetti - la determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” dell’A.R.C.S. - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute n. 167 del 15 marzo 2024, nella parte in cui aggiudicava alla società Difa Cooper S.p.a. il lotto n. 45 della “Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di prodotti per nutrizione enterale, altri prodotti dietetici e prodotti per malattie rare per gli enti del SSR della Regione Friuli Venezia- Giulia”, indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 17 maggio 2023.
La gara, deve premettersi, era finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro (per il lotto di interesse, di tipo mono-fornitore), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lvo n. 50/2016, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 14.197.367,83 (IVA esclusa): il lotto n. 45, cui inerisce la presente controversia, aveva in particolare ad oggetto la fornitura di “Supplemento in polvere (orale e per sonda) per paziente con ulcere da pressione e grave perdita di massa magra contenente arginina, glutammina e HMB”, per un importo unitario a base d’asta pari a € 3,179, corrispondente ad un importo triennale a base d’asta di € 220.463,65 (IVA esclusa), per un fabbisogno di 69.350 unità di somministrazione.
In relazione al lotto n. 45, presentavano offerta due operatori economici: la ricorrente Abbott S.r.l., con il prodotto denominato “Abound” (gusti arancia e neutro) e la Difa Cooper S.p.a., con il prodotto denominato “Vulner Plus”, la quale, in ragione del prezzo più basso offerto, si collocava al primo posto della graduatoria di gara, che le veniva infine aggiudicata con il provvedimento suindicato.
Mediante i motivi di ricorso, la ricorrente deduceva che la controinteressata aveva dichiarato sia nella Scheda Tecnica del proprio prodotto “Vulner Plus”, sia mediante apposita autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, inserita nella propria offerta tecnica, nonché nel Questionario Tecnico predisposto dall’A.R.C.S., che il suddetto prodotto “Vulner Plus” era iscritto nel Registro degli A.F.M.S.: tuttavia, dalla consultazione del pubblico Registro degli A.F.M.S., aggiornato al 1° aprile 2024, risultava, al contrario, che il “Vulner Plus” commercializzato dalla aggiudicataria non era in esso presente, con la conseguente doverosa esclusione della stessa dalla gara ed aggiudicazione della fornitura alla seconda graduata, in quanto unico concorrente rimasto in gara.
L’A.R.C.S. si costituiva in giudizio al fine di dimostrare la legittimità degli atti censurati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6432/2024, lo accoglie in parte, limitatamente alla statuizione della sentenza appellata concernente la sussistenza a carico della appellante della fattispecie escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis d.lvo n. 50/2016, respingendolo per il resto. Spese del giudizio di appello compensate.