Il Consiglio di Stato si pronuncia sul procedimento di approvazione dei PEF per le tardive TARI
Pubblicato il: 12/10/2024
Nel contenzioso, Gest S.r.l., Gesenu S.p.a. e Trasimeno Servizi Ambientali S.p.a. sono affiancate dagli avvocati Antonio Bartolini e Pasquale Cristiano; AURI - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico è assistita dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani e Giuseppe De Gregorio.
I ricorrenti appellanti sono la Gest S.r.l. società veicolo costituita da un raggruppamento temporaneo di imprese - RTI per gestire il ciclo integrato dei rifiuti nel sub ambito 2 della Regione Umbria, comprendente anche il Comune di Perugia, nonché due delle società del RTI costituente.
Il caso riguarda il procedimento di approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) per la determinazione delle tariffe comunali del servizio di gestione integrata dei rifiuti (TARI), con importanti implicazioni di carattere processuale.
L’AURI, acronimo di Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, è un soggetto giuridico di diritto pubblico, costituito ai sensi dell’art. 3 della l.r. Umbria 17 maggio 2013 n.11 come “soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti” titolare delle relative competenze in ambito regionale.
Con la propria deliberazione 8 giugno 2011 n.243/2021/R/rif, l’ARERA ha concluso il procedimento di verifica della coerenza regolatoria dei dati trasmessigli dall’AURI con riferimento al Comune di Perugia – e solo a questo- ed ha di conseguenza approvato il PEF e i corrispettivi del servizio rifiuti, per l’anno 2020 con una rettifica. L’ARERA infatti ha ritenuto di non riconoscere, e quindi di non ricomprendere fra le entrate tariffarie riconoscibili per il 2020, una precisa voce di costo, ovvero i costi operativi marginali per servizi attivati o svolti nell’anno 2019.
Di conseguenza, con la deliberazione 4/2021 di cui sopra, l’AURI ha agito in due sensi: in primo luogo, ha disposto il recupero degli oneri in questione nei confronti del Comune di Perugia, ciò che la delibera dell’ARERA prescriveva in modo diretto; in secondo luogo, ha applicato lo stesso principio, il non riconoscimento dei costi operativi marginali del 2019, nei confronti di tutti gli altri dodici comuni – dei quali, a rigore, la delibera ARERA 243/2021/R/rif non parla- che avevano inserito questa stessa voce di costo nei rispettivi PEF 2020.
Con la sentenza n. 9788/2024, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal gestore, ribadendo alcuni principi fondamentali.
In primis, la non immediata impugnabilità degli atti preliminari. Gli atti adottati dall’ente di governo territoriale relativi alle tariffe TARI non possono essere immediatamente impugnati. Il procedimento si perfeziona solo con l’intervento dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), il cui ruolo non è limitato a un controllo formale ma implica un intervento attivo volto a promuovere maggiore efficienza nel sistema.
Il collegio ha ribadito il ruolo determinante dell’ARERA nel procedimento. I giudici hanno sottolineato che “un eventuale sindacato del giudice che si frapponga fra la proposta tariffaria e l'approvazione dell'ARERA riguarderebbe un potere non ancora esercitato da quest’ultima”. Di conseguenza, l’interesse a ricorrere non può essere considerato attuale, in quanto ARERA conserva il potere di modificare la proposta tariffaria dell’ente d’ambito.
Infine sono state sottolineate le differenze rispetto ai piani urbanistici generali. La sentenza ha escluso un’analogia tra il meccanismo tariffario e le misure di salvaguardia previste per i piani urbanistici generali. A differenza di questi ultimi, che disciplinano una realtà statica come il territorio e prevedono il rigetto delle istanze non conformi al piano in itinere, il procedimento tariffario non prevede alcun meccanismo di “recupero” assimilabile al conguaglio. La natura dinamica del servizio pubblico rende questa distinzione fondamentale.