Respinto il ricorso del Ministero dell'Ambiente contro Ecoenergia S.r.l.
Pubblicato il: 1/3/2025
Nel contenzioso, Ecoenergia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Maria Annunziata.
Con ricorso al T.a.r. per la Campania – mediante riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza territoriale del T.a.r. per il Lazio - la società Ecoenergia S.r.l., avendo presentato, in data 28 ottobre 2022, istanza di rilascio di autorizzazione unica per “la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico della potenza di 29,40 MW da installarsi nel Comune di San Marco Dei Cavoti (BN) località Ielardi, Macchioni, Montagna, Riccetto e Franzese”, ha chiesto l’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla successiva istanza di Via presentata ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 152/2006 in data 24 novembre 2022.
Il T.a.r. per la Campania con sentenza n. 4051 del 2024, accertata la sussistenza di un obbligo di provvedere, il decorso dei termini perentori previsti dalla legge (art. 25, comma 2-bis e comma 7 cod. amb.), e l’attivazione, senza esito, dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 25, comma 2-quater, cod. amb., ha dichiarato l’illegittimità del silenzio, ordinando al Ministero dell’Ambiente di concludere il procedimento entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento. Ha anche condannato la Regione al pagamento dell’indennizzo per danno da ritardo ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 bis della legge n. n. 241 del 1990 e dell’art. 28 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013.
Con ricorso in appello, articolato in tre motivi, il Ministero dell’Ambiente ha impugnato la suddetta sentenza chiedendone la riforma in quanto errata in diritto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite del grado.