Accolto l'appello della Regione Lombardia contro Elifly International per i servizi aerei di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi
Pubblicato il: 12/11/2024
Nel contenzioso, Elifly International S.r.l. è affiancata dagli avvocati Flavio Iacovone e Cristiano Chiofalo; Regione Lombardia è assistita dagli avvocati Piera Pujatti e Maria Lucia Tamborino; E+S Air S.r.l. è difesa dall'avvocato Alessandro Pellegrino.
La società Elifly International s.r.l, impresa operante nel settore del trasporto aereo a mezzo di elicotteri, ha impugnato il bando con il quale la Regione Lombardia ha indetto una procedura aperta denominata “GECA 9/2023 - Servizio di lavoro aereo di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di Protezione Civile, trasporto di materiali e persone nel territorio regionale della Lombardia”, CIG 99025556E5, oltre al Disciplinare di gara, al Capitolato di gara ed atti connessi, nelle parti in cui è stata omessa la suddivisione della procedura di gara in lotti con l’imposizione, al contempo, di clausole e regole immediatamente escludenti in quanto sproporzionate, irragionevoli, nonché idonee ad impedire e/o rendere eccessivamente e ingiustificatamente onerosa la partecipazione alla gara della ricorrente.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22.1.2024 la ricorrente ha impugnato il decreto di aggiudicazione della gara in favore del costituendo RTI E+S Air S.r.l. - Elitellina S.r.l. - Eliossola S.r.l.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha lamentato la mancata suddivisione della gara in lotti in quanto l’oggetto dell’appalto è composito, contemplando – all’interno del settore del lavoro aereo –due distinte sottocategorie rappresentate dal: (i) servizio di lavoro aereo di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi (AIB); e servizio di lavoro aereo per altri interventi di protezione civile.
A detta della ricorrente, l’unificazione dei servizi avrebbe determinato la costituzione di una vera e propria barriera all’ingresso del mercato dei servizi AIB, che avrebbe impedito e/o reso eccessivamente difficile a molte imprese – tra cui l’odierna ricorrente – di partecipare a commesse pubbliche in ambito AIB.
La ricorrente ha poi contestato i requisiti relativi alla: (i) potenza minima del motore non inferiore a 600 Kw (Takeoff power); (ii) capacità di sollevamento al gancio baricentrico di almeno 1000 kg alla quota di mt.1.500, con temperatura I.S.A., con a bordo l’equipaggio e con pieno di carburante per autonomia al almeno 2 ore e 30 minuti di volo (Allegato tecnico, art. 6). Tali requisiti, complessivamente considerati, impedirebbero alla ricorrente – in thesi – di qualificarsi utilizzando due dei propri elicotteri (AS350/SA315) i quali, pur non avendo una portata al gancio pari ai 1.000 kg a 1500 mt di altitudine (i.e. 1.150 e 1160 kg a l.d.m., doc. 20) e pur non avendo (uno di essi) potenza di almeno 600 kW (i.e. 546 kW), sarebbero comunque perfettamente idonei a svolgere i servizi oggetto di gara.
Da ultimo, la ricorrente ha lamentato l’inadeguatezza e insostenibilità economica della base d’asta pari a € 6.786.885,00 (art. 3 del Disciplinare di gara, art. 7 del Capitolato e Scheda tecnica), in quanto clausola ritenuta immediatamente escludente, in quanto prevedrebbe un importo asseritamente insufficiente alla copertura dei costi e alla remunerazione del capitale impegnato per l’esecuzione della commessa, escludendo ogni margine di utile e determinando l’esecuzione in perdita.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dall’appellata Elifly International s.r.l. in primo grado. Condanna l’appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Regione Lombardia e dalla controinteressata E+S Air s.r.l, che si liquidano, per ciascuna di esse, e per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.