Accolto il ricorso di ASL Bari contro Anthea Hospital S.r.l.
Pubblicato il: 1/9/2025
Nel contenzioso, ASL Bari è affiancata dall'avvocato Libera Valla; Anthea Hospital S.r.l. è assistita dagli avvocati Patrizio Melpignano, Emanuela Paoletti e Sonia Selletti.
Nel giudizio di primo grado è stata impugnata la nota di credito prot. n. 15549 del 28 gennaio 2014 emessa dall’Azienda sanitaria locale di Bari nei confronti della ricorrente per un importo pari ad euro 748.190,01.
L’Azienda ha infatti ritenuto di poter ammettere al rimborso extra-tetto soltanto 68 dei 145 ricoveri/interventi effettuati e contabilizzati nel 2012.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo che “Avviato il “progetto obiettivo” per la costituzione di una rete regionale per l’infarto miocardico acuto (IMA) e la sindrome coronarica acuta (SCA) con delibera giuntale della Regione Puglia n. 397 del 25 marzo 2008, è stato istituito un modello di rete intraospedialiera integrata, individuando i centri in grado di garantire l’erogazione della PTCA (angioplastica primaria) h/24, ove trasferire o indirizzare i pazienti abbisognevoli di angioplastica. Le prestazioni erogate nel suddetto ambito sono remunerate attraverso un fondo dedicato e, pertanto, non concorrono al raggiungimento del tetto di spesa fissato annualmente delle Aziende sanitarie e non sono altrimenti rimborsate”.
L’accoglimento è stato peraltro limitato a un vizio istruttorio e motivazionale del provvedimento: “Coglie senz’altro nel segno la dedotta violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto la valutazione di appropriatezza, che si colloca a monte dell’emissione della nota di credito, non è stata svolta in contraddittorio con la ricorrente. Violazione delle garanzie procedimentali questa insuperabile alla luce dell’evidente difetto di motivazione, d’istruttoria e contraddittorietà che vizia la decisione impugnata. Nella stessa, invero, si legge solo, accanto ad ogni prestazione, il giudizio di “congruo” o “non congruo”. Ove la motivazione voglia ricercarsi nel già rappresentato intendimento di considerare presupposto imprescindibile per la retribuibilità del caso l’effettuazione di un’angioplastica primaria solo in presenza di infarto miocardio acuto STEMI, ritiene il Collegio che non si comprende perché mai l’istituita rete regionale per l’infarto miocardio acuto (IMA) e la sindrome coronarica acuta (SCA) debba escludere i casi di infarto miocardio acuto NSTEMI (senza sopraslivellamento ST), condizione, peraltro, particolarmente insidiosa in quanto non riscontrabile con l’elettrocardiogramma”.
Con il ricorso in appello l’Azienda appellante deduce anzitutto l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione di atto presupposto (la delibera n. 397/2008), la quale ha stabilito che il progetto in questione avesse un ambito più limitato di quello sostenuto dalla ricorrente e fatto proprio dal TAR (“il progetto IMA/SCA, approvato con la delibera 397/2008 è stato previsto per gestire esclusivamente gli infarti del miocardio acuto STEMI e non gli NSTEMI. Ciò si ricava dalla stessa delibera n. 397/2008: questa, nel fare riferimento al corso di formazione da somministrare ai medici e agli operatori del 118 e del PS senza UTIC, sottolinea come il corso sia finalizzato all’adozione del corretto percorso diagnostico- terapeutico nei pazienti IMA-STEMI. Ma che il progetto fosse limitato agli infarti STEMI, si ricava soprattutto ed inequivocabilmente dal protocollo operativo approvato con la stessa delibera 397/2008”).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.