Accolto il ricorso del Consorzio SGS S.p.A. in liquidazione
Pubblicato il: 12/27/2024
Nel contenzioso, il Consorzio SGS S.p.A. in liquidazione è affiancato dall'avvocato Alberto Benedetti; Arpat - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana è assistita dall'avvocato Michela Simongini.
Il Consorzio SGS S.p.A. in liquidazione ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 17727/2022.
Il Consorzio ricorrente, in qualità di azienda consortile costituita tra le imprese conciarie del Distretto Industriale di Santa Croce sull’Arno, operante da oltre 50 anni nella produzione di proteine animali idrolizzate derivate da sottoprodotti provenienti dalla lavorazione delle pelli e destinate all’agricoltura, ha dato atto di vare ricevuto, in data 2 febbraio 2018, la comunicazione del provvedimento impugnato, con cui il Direttore Generale dello Sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, riscontrato il “ rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante”, disponeva la cancellazione d’ufficio degli stessi dal registro dei fertilizzanti prodotti dal Consorzio.
Il provvedimento trae origine dai dati trasmessi dall’ICQRF di superamento dei rispettivi valori (con riferimento al Carbocal, una concentrazione di cromo esavalente superiore ai valori di cui al d.lgs. 75/2010, 5,1 mg/kg a fronte di un limite di 0,5 mg/kg; con riferimento al Natifert, una concentrazione di idrocarburi superiore ai limiti di cui al d.lgs. 152/2006.
Il Consorzio, oltre a censuare l’omesso rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento, ha lamentato la plurima e concorrente violazione degli artt. 5, 6 ed 11 d.lgs. 29 aprile 2010 n. 75.
Il Ministero, avvalendosi della clausola di salvaguardia di cui all’art. 5 d.lgs.cit, ad avviso del Consorzio, avrebbe erroneamente disposto la cancellazione dei fertilizzanti sulla base di analisi compiute da ARPAT e non dall’ICQRF, competente ai sensi dell’art. 11 del citato d.lgs., con metodi diversi da quelli tipizzati e riconosciuti come unici dal legislatore e verificando l’asserito superamento di valori – limite non previsti e non applicabili ai fertilizzanti (nel caso del Natifert).
Il Tar ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure ed annulla ai sensi della motivazione l’atto impugnato Compensa le spese del doppio grado di giudizio.