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Accolto il ricorso di Sogel per l'ammissione alla tariffa incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili


Pubblicato il: 12/30/2024

Nel contenzioso, Sogel S.r.l. è affiancata dall'avvocato Antonio Sala Della Cuna; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese.

Oggetto del giudizio è il provvedimento n. 24659 del 15.03.2017 con cui il GSE ha disposto la decadenza dalla tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 maggio 2011 (c.d. quarto conto energia) di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 115,50 kw, sito nel Comune di Montagna in Valtellina.

L’impianto in questione veniva realizzato da Sogel s.r.l., tra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012, mediante l’utilizzo di moduli fotovoltaici (modello “ZSM 250”) prodotti dalla società Zuccotti s.r.l.

L’impianto entrava in esercizio il 16.02.2012.

Con provvedimento del 7.07.2014 il GSE, avendo rilevato gravi irregolarità in ordine all’effettiva provenienza (sito di produzione e/o certificazioni) dei moduli di marca “Zuccotti” e modello “ZSM 250”, disponeva la sospensione degli incentivi.

Con nota del 29.10.2014 il GSE revocava la sospensione “al netto della maggiorazione delle tariffe incentivanti per impianti realizzati con componenti prodotti all’interno dell’Unione Europea”.

Con successiva nota del 2.12.2015 il gestore comunicava l’avvio del procedimento di verifica, e, in data 11.12.2015, effettuava un sopralluogo presso l’impianto.

All’esito del sopralluogo, il GSE chiedeva alla società di fornire chiarimenti sia con riguardo al Factory Inspection Attestation allegato alla richiesta di incentivo sia con riguardo all’istallazione di una parte dei moduli su strutture con funzionalità di tettoia, incompatibili con la tipologia di “impianto su edificio”. La società forniva le proprie osservazioni in data 14.09.2016.

Con provvedimento prot. n. GSE/P20170024659 del 15.03.2017 il GSE disponeva la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, ai sensi dell’allegato 1 lett. a) del d.m. 31 gennaio 2014, per due autonomi motivi: a) il Factory Inspection Attestation presentato dalla società è risultato, a seguito di specifici controlli, non conforme a quello originariamente emesso dall’organismo di certificazione; b) non sono stati forniti elementi sufficienti a superare la rilevata carenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della tariffa incentivante prevista per la tipologia “impianto su edificio”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza accoglie in parte il ricorso di primo grado (n.r.g. 5288 del 2017), annullando in parte il provvedimento n. 24659 del 15.03.2017.