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Improcedibilità dell'appello di AGCM contro Eni Plenitude S.p.A.


Pubblicato il: 12/27/2024

Nel contenzioso, Eni Plenitude S.p.A. è affiancata dagli avvocati Fabio Baglivo e Matteo Padellaro; il Codacons è difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano.

Eni Plenitude s.p.a. ha impugnato il provvedimento n. 97565 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 12 dicembre 2022, ha disposto la sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, delle condotte contestate con riferimento alla violazione dell’art. 3 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115.

Con tale provvedimento l’Autorità ha contestato al Professionista di aver assunto un comportamento scorretto nei confronti dei propri clienti a seguito dell’emanazione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti-bis) e, specificamente, dell’art. 3 – rubricato “Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale” –, commi 1 e 2, secondo il quale: “1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.

Secondo l’Autorità, la Società avrebbe ritenuto che i contratti dei propri clienti (recte, le offerte commerciali contenenti il prezzo dell’energia) fossero “in scadenza”, proponendo loro una variazione del prezzo del tutto similare a quelle in precedenza comunicate come variazione unilaterale (ovviamente in aumento), evitabile solo con il recesso dall’intero rapporto di somministrazione da comunicare entro tre mesi; inoltre, la Società non avrebbe indicato nelle comunicazioni inviate alla clientela una qualsivoglia “data di scadenza” delle offerte relative a contratti sottoscritti magari anni prima e per i quali le variazioni (sempre unilaterali) avevano riguardato quasi esclusivamente il prezzo senza cenni a scadenze temporali di sorta, né i consumatori erano in alcun modo pienamente edotti della presenza di tale scadenza.

L’Agcm, con l’atto impugnato, aveva quindi disposto che Eni Plenitude : “a) sospenda provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte; b) che la società Eni Plenitude S.p.A. comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.