Cellnex Italia S.p.A. vince il contenzioso contro il Comune di Casal di Principe
Pubblicato il: 12/28/2024
Nella vertenza, Cellnex Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Salvatore Abramo; il Comune di Casal di Principe è assistito dall'avvocato Nicola Di Benedetto.
L’odierna appellante Cellnex Italia S.p.A. in data 19 settembre 2020 ha presentato al Comune di Casal di Principe, unitamente a Wind Tre s.p.a., una richiesta congiunta di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 D.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A., su infrastruttura di proprietà Cellnex Italia s.p.a., nel Comune di Casal Di Principe (CE), in Via Vaticale II Trav. 20 identificato al N.C.E.U. di Casal di Principe, al Foglio 13, Particella 233 sub 4.
A seguito di due richieste di integrazione documentale, il Comune con nota 7/8 gennaio 2021, prot. n. 496, ha comunicato alle istanti di aver avviato un procedimento per l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data 21 marzo 2008, progressivo n. 795, avente ad oggetto opere abusive realizzate sull’immobile sul quale era prevista l’installazione della stazione radio base e ha quindi sospeso il procedimento ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 “nelle more della conclusione del procedimento amministrativo” anzidetto.
Cellnex ha pertanto proposto ricorso davanti al il Tar Campania, sede di Napoli, al fine di ottenere: l’annullamento dell’atto di sospensione adottato dal Comune e di altri atti; nonché l’accertamento della formazione del silenzio-assenso ex art. 87, comma 9, D.lgs. n. 259/2003 sull’istanza del 19 settembre 2020.
Il Tar ha dichiarato il ricorso improcedibile con riguardo alla domanda di annullamento dell’atto con cui il Comune ha sospeso il procedimento ritenendo che l’intervenuto annullamento del titolo edilizio riguardante l’edificio sul quale deve installarsi l’antenna determini l’improcedibilità del ricorso. Il primo giudice ha comunque rilevato la correttezza dell’agire amministrativo affermando che “ove, infatti, il Comune – rilevata l’illegittimità della concessione edilizia e avviato il relativo procedimento di annullamento – non avesse nella sostanza inibito il perfezionamento (per atto espresso o per silenzio) del titolo autorizzatorio, sarebbe dovuto intervenire successivamente anche su quest’ultimo, con grave e inutile dispendio di risorse sia pubbliche sia private”.
Quanto alla domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso, il primo giudice ha ritenuto detta domanda infondata perché “la formazione del silenzio assenso presuppone, altresì, la sussistenza di tutte le condizioni normativamente previste per l’emanazione del richiesto provvedimento favorevole”.
Cellnex ha proposto appello avverso detta sentenza articolando tre motivi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi esposti accertando l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata da Cellnex in data 19 settembre 2020. Condanna il Comune appellato a rifondere a Cellnex e spese del doppio grado di giudizio quantificate in euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori di legge.