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Respinto il ricorso di Enoi S.r.l. in tema di valorizzazione retroattiva degli sbilanciamenti effettivi


Pubblicato il: 12/30/2024

Nel contenzioso, Enoi S.r.l. in liquidazione è affiancata dall'avvocato Germana Cassar; Edison S.p.A. e Iren Mercato S.p.A. è difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti.

Con il ricorso in esame, notificato il 23/10/2023 e depositato il 02/11/2023, si invoca l’ottemperanza della sentenza n. 5700/2021, con la quale questo Consiglio di Stato, Sezione VI, ha accolto l’appello da parte della società Enoi S.p.a. avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia del 29 giugno 2018 n. 1621, Sez. II, e, per l’effetto, ha accolto il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione.

In particolare, con la suddetta pronuncia di primo grado, il T.a.r. Milano aveva respinto il ricorso (ed i motivi aggiunti), con il quale la odierna società appellante chiedeva l’annullamento della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico-AEEGSI (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-ARERA) del 24 giugno 2016 n. 333, avente ad oggetto la “valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e in seguito alla nuova sentenza 2457 del Consiglio di Stato” nonché di altri atti presupposti, tra i quali, la deliberazione n. 333 del 9 luglio 2015 ed i documenti per la consultazione n. 445 del 24 settembre 2015 e n. 623 del 17 dicembre 2015 (con il ricorso introduttivo) e quindi l’annullamento anche (con ricorso recante motivi aggiunti) dei provvedimenti ed atti con i quali l’AEEGESI ha individuato gli operatori da assoggettare al procedimento di verifica previsto dal punto 3 della deliberazione 24 giugno 2016 333/2016/R/EEL.

Con la sentenza ottemperanda questo Consiglio, nel pronunciarsi in merito al gravame al suo esame, ha preliminarmente ricostruito la complessa vicenda di causa prendendo le mosse dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, quale disciplina di riferimento, e ripercorrendo gli elementi essenziali del sistema di dispacciamento, così come scolpiti dalle numerose delibere dell’Autorità nazionale di regolazione, secondo una dinamica in base alla quale “le offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica avvengono mediante negoziazioni che si svolgono nel giorno precedente rispetto a quello di effettiva immissione nella rete dell’energia elettrica (cosiddetto mercato del giorno prima). Le predette offerte, sempre in data antecedente al giorno di effettiva immissione, possono essere oggetto di revisione (cosiddetto mercato infragiornaliero)”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto (n.r.g. 8643/2023), lo respinge in parte mentre per il resto manda al T.a.r Lombardia per quanto di competenza. Spese del presente giudizio compensate.