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Inammissibilità del ricorso per revocazione avanzato da Tecnilens S.r.l.


Pubblicato il: 12/31/2024

Nel contenzioso, Tecnilens S.r.l. è affiancata dall'avvocato Claudio Linzola; il Comune di Milano è difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano e Anna Maria Pavin.

Parte ricorrente invoca la revocazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale questo Consiglio, all’esito del giudizio recante il n. 1158/2023 di r.g., ha respinto il proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sezione seconda, n. 120/2023, che, a sua volta, aveva respinto il ricorso proposto dall’odierno istante per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate sull’area della discoteca Blackhole sita in Milano, viale Umbria n. 118, di sua proprietà.

In particolare, l’Amministrazione aveva rilevato che gli interventi realizzati progressivamente dalla società nel corso del tempo avevano di fatto determinato una radicale trasformazione dell’originaria tettoia in un locale chiuso, adibito a sala da ballo, in assenza di permesso di costruire.

Parte ricorrente, dopo aver ricostruito i passaggi essenziali della vicenda, concentra il fuoco della critica revocatoria sui seguenti passaggi motivazionali della pronuncia reiettiva di seconde cure: l’intervento “non può considerarsi autorizzato tramite le SCIA del 2013 e del 2015, reiteratamente richiamate dall’appellante, perché tale tipologia di titolo edilizio è inidonea all’intervento che si intende realizzare: di qui la natura abusiva del manufatto” (punto 9.4. sentenza, pag. 6); nei casi in cui è necessario l’assenso esplicito all’intervento, l’utilizzo di qualsivoglia forma di comunicazione, ivi comprese quelle nuove, introdotte nel tempo come la SCIA, è sostanzialmente inutile, sicché l’utilizzo di un titolo edilizio completamente inadeguato a coprire l’intervento realizzato non elide la natura illecita dello stesso.

Nel caso di specie il legittimo affidamento non può nemmeno discendere dalla dichiarazione comunale del 10 settembre 2013 di avvenuta regolarizzazione del progetto di cui alla SCIA del 2013 poiché estranea all’intervento oggetto dell’ordinanza di demolizione consistente, giova ancora ribadire, nella trasformazione di una tettoia in un locale chiuso per la cui realizzazione era necessario il permesso di costruire.

Parte ricorrente, dopo aver ricostruito i passaggi essenziali della vicenda, concentra il fuoco della critica revocatoria sui seguenti passaggi motivazionali della pronuncia reiettiva di seconde cure: l’intervento “non può considerarsi autorizzato tramite le SCIA del 2013 e del 2015, reiteratamente richiamate dall’appellante, perché tale tipologia di titolo edilizio è inidonea all’intervento che si intende realizzare: di qui la natura abusiva del manufatto” (punto 9.4. sentenza, pag. 6); nei casi in cui è necessario l’assenso esplicito all’intervento, l’utilizzo di qualsivoglia forma di comunicazione, ivi comprese quelle nuove, introdotte nel tempo come la SCIA, è sostanzialmente inutile, sicché l’utilizzo di un titolo edilizio completamente inadeguato a coprire l’intervento realizzato non elide la natura illecita dello stesso.

Nel caso di specie il legittimo affidamento non può nemmeno discendere dalla dichiarazione comunale del 10 settembre 2013 di avvenuta regolarizzazione del progetto di cui alla SCIA del 2013 poiché estranea all’intervento oggetto dell’ordinanza di demolizione consistente, giova ancora ribadire, nella trasformazione di una tettoia in un locale chiuso per la cui realizzazione era necessario il permesso di costruire.

Parte ricorrente ripropone, pertanto, nell’auspicata rimozione della sentenza d’appello, i motivi di seconde cure in quella sede articolati concludendo per l’accoglimento del gravame.

Il Comune di Milano, in data 12 marzo 2024, si è costituito in giudizio al fine di chiedere la declaratoria di irricevibilità/inammissibilità del gravame o comunque la reiezione nel merito.

In data 11 ottobre 2024 entrambe le parti depositano rispettive memorie insistendo per le anzidette conclusioni. In particolare, il Comune oppone l’insussistenza dell’errore di fatto, in quanto agli atti non è presente alcun atto che abbia assentito il manufatto realizzato dalla società. Da parte sua la società osserva che l’esistenza di un titolo rilasciato emerge anche dalla sentenza del T.a.r. Lombardia n. 1039 del 2021.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1463/2024), lo dichiara inammissibile. Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Milano, delle spese ed onorari del presente giudizio nell’importo di € 4000,00 (quattromila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.