Cartello del Cemento: Corte UE conferma sanzioni italiano. Ridotte solo a Ferriere Nord.
Pubblicato il: 10/25/2024
La Corte di giustizia si è pronunciata sull'intesa nel mercato italiano del tondo per cemento armato, confermando le ammende inflitte dalla Commissione, ad eccezione di quella inflitta alla Ferriere Nord SpA.
Ferriere Nord spa è assistita dallo Studio Legale Donà Viscardini con gli avvocati Gabriele Donà, Wila Viscardini Donà e Barbara Comparini.
Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA e Alfa Acciai SpA, sono state assistite da Ashurst con gli avvocati Giulia Carnazza, Denis Fosselard e Donald Slater. Con Alfa Acciai SpA anche l’avvocato Sacha D’Ecclesiis di Cintoli e Associati.
Nel 2002 la Commissione europea aveva inflitto ad otto imprese e ad un'associazione di imprese talune ammende per un'intesa anticoncorrenziale sul mercato italiano del tondo per cemento armato, dal dicembre 1989 al luglio 2000. Nel 2007, il Tribunale aveva annullato tale decisione con la motivazione che la sua base giuridica non era più in vigore al momento della sua adozione 3.
In seguito, il 30 settembre 2009, la Commissione aveva adottato una nuova decisione, indirizzata alle stesse imprese destinatarie della decisione del 2002 e che ne riprendeva, in sostanza, il contenuto e le conclusioni. In particolare, l'importo delle ammende inflitte rimaneva invariato. Confermata, in linea di principio, dal Tribunale, la decisione del 2009 è stata annullata dalla Corte di giustizia con riferimento a cinque società, a motivo di talune irregolarità che inficiavano il procedimento amministrativo all'origine della sua adozione.
Dopo aver riassunto il procedimento, la Commissione ha adottato, il 4 luglio 2019, una decisione che ha constatato nuovamente l'infrazione che era stata oggetto della decisione del 2009. Tale decisione era destinata alle cinque imprese a favore delle quali la decisione del 2009 era stata annullata.
In considerazione della durata del procedimento, l'importo delle ammende è stato ridotto del 50%. Nel settembre 2019, tre di queste imprese – Ferriera Valsabbia SpA e Valsabbia Investimenti SpA, Alfa Acciai SpA e Ferriere Nord SpA – avevano proposto ricorso per l'annullamento della decisione del 2019.
Essendo rimaste soccombenti dinanzi al Tribunale, esse avevano proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte aveva respinto le impugnazioni proposte dalla Ferriera Valsabbia SpA e dalla Valsabbia Investimenti SpA nonché dall'Alfa Acciai SpA, così confermando le sentenze del Tribunale e la decisione della Commissione del 2019.
La Corte ha parzialmente l'impugnazione della Ferriere Nord SpA, riducendo l'importo dell'ammenda inflitta a tale società. La Corte considera, in particolare, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha dichiarato che la decisione controversa è stata adottata all'esito di un procedimento condotto conformemente al diritto dell'Unione e che la Commissione non ha ostacolato l'esercizio dei diritti della difesa delle società ricorrenti.
Per quanto riguarda l'irrogazione delle ammende, la Corte conferma che la Commissione ha potuto legittimamente considerare che, alla luce della gravità dell'infrazione constatata, la sanzione fosse giustificata.
La Corte ricorda, al riguardo, che le ammende hanno per oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate nonché la dissuasione di tutti gli operatori economici dal violare, in futuro, le regole di concorrenza dell’Unione.
L'effetto deterrente di una tale ammenda non si limita a prevenire la reiterazione di una specifica intesa anticoncorrenziale.
Per quanto riguarda l'ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA, la Corte rileva che la Commissione ha accordato a tale impresa una riduzione in ragione della sua mancata partecipazione temporanea ad una componente dell’intesa. Tale riduzione era inferiore (per mese di mancata partecipazione) a quella concessa alla Riva Acciaio SpA per la sua mancata partecipazione temporanea alla stessa componente dell’intesa. Considerando che l'applicazione, da parte della Commissione, di percentuali di riduzione diverse, in assenza di una valida giustificazione, ha violato il principio di parità di trattamento, la Corte riduce l'importo dell'ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA da EUR 2.237.000 a EUR 2.165.000.