Sicily By Car vince il contenzioso in materia di clausole vessatorie
Pubblicato il: 12/30/2024
Nel contenzioso, Sicily By Car S.p.A. è affiancata dagli avvocati Anna Maria Crosta e Antonino Giaimo; il Codacons è assistito dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano.
Sicily by Car S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 8574/2023.
Con provvedimento n. 30177, prot. n. 46333, notificato a mezzo PEC in data 7 giugno 2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato nell'adunanza del 24 maggio 2022 a definizione del procedimento CV232, ha deliberato che la clausola di cui all’art. 2.2, lettera e), delle condizioni generali di contratto predisposte dalla Sicily by Car per l’attività di autonoleggio a breve termine senza conducente, secondo la quale il cliente si obbliga “a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrera durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo” integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo.
L’Autorità ha, inoltre, con il medesimo provvedimento, stabilito che “Ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro” e che “L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità”.
Con ricorso notificato il 6 luglio 2022 e depositato il 7 luglio 2022 Sicily By Car ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, il suddetto provvedimento n. 30177, prot. n. 46333 di A.G.C.M..
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie, nei medesimi sensi e limiti, il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.