Respinto il ricorso di Poligest S.p.A. per l'annullamento del decreto commissariale n. 40/2012
Pubblicato il: 12/27/2024
Nel contenzioso, Poligest S.p.A., Centro Geriatrico Romano S.p.A. e Policlinico Portuense S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Roberta Barone.
Le strutture sanitarie private convenzionate meglio indicate in epigrafe propongono appello, contro la Regione Lazio e il commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario nella Regione Lazio, in giudizio) per l’annullamento o la riforma della Sentenza del TAR del Lazio, Sez. III-quater, n. 1454/2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso volto all’annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio - commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario, n. 40 del 2012 avente ad oggetto modifiche ed integrazioni al sistema di controllo dell'attività sanitaria ospedaliera e specialistica degli enti convenzionati con il servizio sanitario regionale nella Regione Lazio, nonché, con ricorso per motivi aggiunti, volto all’annullamento della sopravvenuta Direttiva ASP n. 1 del 28 novembre 2012.
Infatti il TAR, pronunciandosi sulla eccezione di rito sollevata dalla difesa regionale, ha considerato che erano stati dedotti motivi di ricorso soltanto in relazione a disposizioni di carattere generale, dunque di natura sostanzialmente regolamentare, e non anche con riguardo ad eventuali atti direttamente ed immediatamente lesivi per i ricorrenti, ed ha quindi ritenuto la carenza di interesse delle ricorrenti.
L’annullamento dei provvedimenti impugnati veniva richiesto per molteplici profili, tra cui, in particolare: 1) l’eccessiva misura del moltiplicatore applicato alla sanzione amministrativa in ipotesi di incongruità e inappropriatezza dei ricoveri appartenenti alla selezione casuale, che conduce all’applicazione di una sanzione amministrativa penalizzante e non proporzionata; 2) l’illegittima possibilità di applicare il meccanismo sanzionatorio, per il caso di controlli analitici, a valere sul budget assegnato per un esercizio diverso rispetto a quello in cui è stata resa la prestazione eventualmente inappropriata, con conseguente incertezza del budget annuale assegnato alle strutture sanitarie.
Il descritto primo motivo d’appello non risulta peraltro fondato, dovendosi convenire con quanto statuito dalla sentenza appellata circa la non diretta e non immediata lesività degli atti programmatici e regolatori impugnati, in quanto gli stessi per produrre effetti pregiudizievoli in danno delle odierne appellanti necessitavano di trovare attuazione mediante concreti provvedimenti applicativi, peraltro incerti nei tempi e nei contenuti, afferendo agli esiti di procedure di controllo che solo eventualmente avrebbero potuto in futuro riscontrare violazioni e disporre misure sanzionatorie e di recupero dei finanziamenti, all’epoca del tutto ipotetiche ed astratte nella loro possibile qualificazione contenutistica, in danno dei singoli soggetti appellanti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.