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Euroimpianti vince contro il fisco


Pubblicato il: 4/12/2024

Si è concluso con una conferma della sentenza di primo grado il caso che vedeva il commercialista Claudio Fausto Voltan opporsi agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che non vi sono prove sufficienti per attribuire al professionista il ruolo di amministratore di fatto e socio occulto della società Euroimpianti S.r.l., liquidata nel 2015.

Voltan è assistito dallo Studio Legale GBA con l'avvocato Marco Leonetti e i dottori commercialisti Marco De Marchis e Guido Gasparini Berlingieri.
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per il 2014, sostenendo che Voltan fosse responsabile in solido per imposte, sanzioni e interessi non versati dalla società. Secondo l’Ufficio, il professionista avrebbe agito come amministratore di fatto e beneficiato di presunti avanzi di liquidazione mai dichiarati. Tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando gli atti impositivi per carenza di prove.

L’Agenzia aveva quindi proposto appello, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse viziata da errori di valutazione e richiedendo la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento.

La Corte Tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello, confermando che l’Agenzia delle Entrate non è stata in grado di fornire prove concrete a sostegno delle proprie affermazioni. In particolare, i giudici hanno evidenziato come le dichiarazioni di due ex dipendenti della società, utilizzate dall’Agenzia come principali elementi di prova, siano insufficienti per attribuire a Voltan il ruolo di amministratore di fatto.

Secondo la Corte, la partecipazione del professionista a riunioni strategiche e il fatto che la sede della società fosse presso il suo studio sono circostanze compatibili con il ruolo di un commercialista, senza implicare atti di gestione diretta o responsabilità amministrative.

Inoltre, i giudici hanno ribadito che la mancata dimostrazione di avanzi di liquidazione distribuiti e percepiti dal contribuente rende infondata la pretesa fiscale.