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Respinto il ricorso di W.K.H. One Ltd per l'escussione della polizza fideiussoria


Pubblicato il: 12/30/2024

Nel contenzioso, W.K.H. One Ltd è affiancata dall'avvocato Germana Cassar; Regione Puglia è difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli.

W.K.H. One Ltd, in qualità di socio unico dell’estinta Cerignola Amon Rah S.r.l., ha impugnato la sentenza che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la determina dirigenziale n. 22 del 27 aprile 2015 della Regione Puglia con cui l’Amministrazione regionale ha disposto l’escussione della polizza fideiussoria n.34727 del 2 dicembre 2002 di importo pari ad € 750.000,00 rilasciata nell’interesse della ricorrente da parte de Elba Assicurazioni S.p.A. a garanzia della realizzazione dell’impianto fotovoltaico di proprietà della ricorrente e la Determina Dirigenziale n. 57 del 17 ottobre 2014 della Regione Puglia con cui è stata rigettata la richiesta di proroga dei termini dell’autorizzazione unica presentata dalla ricorrente in data 12 giugno 2014 e disposta la decadenza dell’autorizzazione unica medesima; nonché per l‘accertamento dell’insussistenza del diritto della Regione Puglia all’escussione della polizza fideiussoria.

La Cerignola Amon Rah S.r.l. era proprietaria di un progetto di impianto fotovoltaico della potenza di 14,96 MW, con relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Cerignola. Nel corso del procedimento autorizzativo dell’Impianto, in attuazione dell’art. 12, comma 10 D.lgs. 387/2003 con il DM 10 settembre 2010 venivano emanate le Linee Guida Nazionali per la disciplina uniforme del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed il loro corretto inserimento nel territorio. Il d.m. citato prevedeva la presentazione della sola fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino non per la realizzazione dell’impianto.

Il procedimento veniva positivamente concluso con il rilascio in favore della società della Determinazione Dirigenziale n. 176 del 29 giugno 2011 recante l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’Impianto a condizione che i lavori dell’impianto fossero avviato entro sei mesi e che la società di facesse rilasciare una fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto. Nel corso dei lavori, la normativa riguardante la promozione e l’incentivazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici mutava radicalmente, non rendendo più redditizio l’impianto per cui veniva comunicata alla Regione la sospensione dei lavori di realizzazione dell’impianto con successiva richiesta di proroga del termine di fine lavori.

A fronte di ciò la Regione la Regione dichiarava la decadenza dall’autorizzazione unica ed escuteva la polizza fideiussoria.

Il T.a.r. con ordinanza n. 310/2016 trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale in relazione alla non manifesta infondatezze di talune questioni di costituzionalità sollevate in relazione all’art. 4, comma 2, lett. c) legge Regione Puglia n. 31/2008. Con sentenza 14/2018 la Corte Costituzionale decideva la questione di legittimità costituzionale rimessa dichiarandola in parte inammissibile ed in parte infondata.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso perché alla data di proposizione del ricorso, la Cerignola Amon Rah S.r.l. era estinta e quindi difettava in modo radicale della capacità giuridica e di agire. Vi era anche un’autonoma ragione di inammissibilità per la tardività della riassunzione successiva all’ordinanza di sospensione per l’invio degli atti alla Corte Costituzionale; veniva respinta anche l’istanza di rimessione in termini proveniente da un soggetto privo di capacità giuridica e di agire.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Spese compensate.

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