Accolto il ricorso di Europcar Italia S.p.A. per l'annullamento del provvedimento AGCM
Pubblicato il: 1/3/2025
Nel contenzioso, Europcar Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giorgio Alù Saffi e Alberto Fantini; Codacons è assistito dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 24 maggio 2022, ha deliberato che la clausola descritta al punto II del provvedimento, che prevede l’applicazione di una penale di importo pari a € 45 o € 56 a carico del cliente consumatore in caso di violazione da parte di quest’ultimo del codice della strada o di mancato pagamento di pedaggio o parcheggio, accertati e notificati a Europcar Italia S.p.A. dall’ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del codice del consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 8565 del 19 maggio 2023, ha respinto il ricorso proposto dalla Europcar Italia S.p.A. per l’annullamento di tale provvedimento, sicché l’impresa soccombente ha interposto il presente appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (RG n. 6973 del 2023) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.