Improcedibilità del ricorso di Agenzia Marittima Le Navi Ravenna S.r.l.
Pubblicato il: 12/30/2024
Nel contenzioso, Agenzia Marittima Le Navi Ravenna S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea Mozzati e Michele Paoletti.
Con le delibere, rispettivamente, n. 172 del 5 dicembre 2019 e n. 225 del 22 dicembre 2020 l’Autorità di regolazione dei trasporti ha stabilito la misura e la modalità di versamento del contributo annuale di funzionamento dovuto per le annualità 2020 e 2021, disponendo al contempo la sospensione del versamento in via cautelativa fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo per quanto concerne gli operatori dei servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, dei servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne e, infine, dei servizi di trasporto passeggeri su strada.
Successivamente, l’Autorità ha disposto la revoca della sospensione con la delibera n. 20 dell’11 febbraio 2020 rimettendo in termini i predetti operatori ai fini degli adempimenti dichiarativi e contributivi.
Agenzia marittima Le Navi Seaways S.r.l., sub-agente di Agenzia marittima Le navi S.p.A., raccomandataria marittima della Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) nell’area adriatica, ha ricevuto con due distinte note del 5 ottobre 2021 la richiesta dell’Autorità di procedere alla regolarizzazione del versamento del contributo per gli anni 2020 e 2021.
Con ricorso notificato il 3 dicembre 2021 e depositato il 14 dicembre 2021 Le Navi Seaways ha impugnato dinanzi al TA.R. per il Piemonte, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: la nota di A.R.T. del 5 ottobre 2021, prot. n. 15418/2021, avente ad oggetto "contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Anno 2021"; la nota di A.R.T. del 5 ottobre 2021, prot. n. 15415/2021, avente ad oggetto "contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Regolarizzazione posizione annualità 2020"; di ogni ulteriore atto alle stesse antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente la delibera A.R.T. del 22 dicembre 2020, n. 225, concernente "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021", la delibera A.R.T. dell’11 febbraio 2021 n. 20, avente ad oggetto "Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all'anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l'anno 2021", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 21 gennaio 2021, con il quale è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la suddetta delibera A.R.T. n. 225/2020, la determina del Segretario Generale di A.R.T. del 4 marzo 2021, n. 30, recante "definizione delle modalità operative relative alla dichiarazione e al versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021", la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 5 novembre 2020, n. 180, concernente "Avvio della consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021" e relativi allegati, la delibera A.R.T. del 5 dicembre 2019, n. 172, concernente "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2020, con il quale è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la suddetta delibera A.R.T. n. 172/2019 nonché la determina del Segretario Generale di A.R.T. del 19 febbraio 2020, n. 77, recante "definizione delle modalità operative relative alla dichiarazione e al versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020". Ha, altresì, domandato l'accertamento del proprio diritto ad essere esclusa: (i) dal versamento del contributo richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011 per gli anni 2020 e 2021; (ii) dagli obblighi dichiarativi riguardo ai propri dati anagrafici e/o contributivi.
Ad esito del relativo giudizio il T.A.R. ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.