Il CdS si pronuncia sul ricorso dell'Istituto Fondazione Santa Lucia contro Regione Lazio
Pubblicato il: 12/31/2024
Nella vertenza, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Santa Lucia è affiancato dall'avvocato Gianluigi Pellegrino; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Roberta Barone.
Con la sentenza n. 2290 del 10 febbraio 2023, il T.A.R. per il Lazio si è pronunciato, con esito reiettivo, sul ricorso proposto dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Santa Lucia avverso il decreto del Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio n. 200/2015, recante “documento Agenas — Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria “riabilitazione nella regione Lazio fabbisogno criteri di accesso/trasferibilità e tariffe”. Linee di indirizzo per riorganizzazione della rete assistenziale riabilitativa”.
Le censure di parte ricorrente sono state respinte, “per quanto riguarda la dedotta illegittimità delle tariffe”, richiamando “la sentenza del CdS n. 5964/2014, confermata anche in sede revocatoria con sentenza CdS n. 5285/2015, avente ad oggetto il decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 ottobre 2012, recante “Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”.
Per il resto, il T.A.R. ha respinto il gravame “sulla base di quanto già deciso con le sentenze del Consiglio di Stato n. 522\2022 e n. n. 7012 del 2022 e, da ultimo, con la sentenza di questo Tribunale n. 470/2023, con la quale questo Tribunale ha ricostruito i precedenti intercorrenti tra le stesse parti del giudizio”.
La suindicata sentenza di appello costituisce oggetto del ricorso per revocazione proposto dalla originaria ricorrente, con il quale essa deduce che la pronuncia, pur correttamente richiamando nelle premesse il contenuto delle censure formulate nel primo e nel secondo grado di giudizio, fonda l’esito decisorio per essa sfavorevole sul presupposto che il contenzioso con la stessa definito si risolva nella sola questione delle tariffe applicabili alle prestazioni di alta specialità erogate dalla Fondazione, così come definite con il documento Age.Na.S. recepito con l’impugnato DCA n. 200/2015, in contrasto con le stesse premesse della decisione nelle quali, come già evidenziato, si dà atto che i motivi di appello riguardano prima di tutto la parte del suddetto documento che, nell’indicare il fabbisogno di posti letto codice 75, presuppone che a tale regime assistenziale abbiano accesso i soli pazienti post-coma, rispondenti peraltro agli ulteriori criteri limitativi con esso fissati (motivi con i quali vengono altresì fatti valere i vizi di carenza istruttoria e di illegittima composizione del gruppo di lavoro che ha partorito il predetto documento).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 4058/2024, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l’effetto, dichiara l’inammissibilità delle censure rescissorie col primo formulate e l’improcedibilità dello stesso quanto alle censure rescindenti. Spese del giudizio di revocazione compensate.