Inammissibilità del ricorso avanzato da Gestore dei servizi energetici contro Mapp S.r.l.
Pubblicato il: 1/2/2025
Nella vertenza, il GSE S.p.A. è affiancato dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese; la Mapp S.r.l. è assistita dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 15 aprile 2024 e in data 16 aprile 2024 – la società per azioni Gestore dei servizi energetici - G.S.E. ha proposto revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 366 dell’11 gennaio 2024, con cui è stato accolto l’appello proposto dalla Mapp s.r.l. contro la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter, n. 4705 del 22 aprile 2021, e, per l’effetto, è stato accolto il ricorso di primo grado e ha annullato il provvedimento del Gestore prot. GSEWEB P20150099421 del 2 novembre 2015 di diniego degli incentivi per un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicato nel Comune di Laurenzana.
In particolare, la ricorrente ha dedotto, ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., la sussistenza di un errore di fatto revocatorio da cui sarebbe affetto la sentenza impugnata e ha conseguente chiesto la sua revocazione e, in fase rescissoria, la rinnovazione del giudizio sull’intero thema decidendum, così come perimetrato in sede d’appello.
La Mapp s.r.l. si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità della revocazione e, per l’eventuale fase rescissoria, un nuovo accoglimento dell’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 3089 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la società per azioni Gestore dei servizi energetici - G.S.E al pagamento, in favore della Mapp s.r.l., delle spese di lite del presente giudizio di revocazione, liquidate in euro 5.000 (cinquemila), oltre agli accessori di legge.