Accolto il ricorso di AE contro Iside Nova Onlus
Pubblicato il: 12/17/2024
Nel contenzioso, Iside Nova Onlus è affiancata dall'avvocato Andrea Amatucci.
Con provvedimento n. 13769/2012 notificato il 20/03/2012 l’Agenzia delle Entrate disponeva la cancellazione dell’Associazione culturale Iside Nova Onlus dalla anagrafe delle Onlus con decorrenza dal 27/05/2004. L’Ufficio contestava alla Associazione che solo in minima parte i destinatari della attività di promozione della cultura e dell’arte realizzata dall’Ente erano in effetti soggetti svantaggiati, come invece richiesto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. 04/12/1997, n. 460 e, pertanto, non risultava soddisfatto il requisito dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale come disposto dall’art. 10, primo comma, lett. b) del medesimo decreto legislativo. L’Agenzia delle Entrata rilevava, ancora, la distribuzione di utili tra gli amministratori sotto la veste di rimborso spese chilometrico, lo svolgimento di attività ulteriori e non connesse con le finalità di solidarietà sociale (organizzazione di concerti, eventi politici, spettacoli) rivelandosi come prevalente la natura di ente commerciale.
L’Associazione culturale Iside Nova Onlus proponeva reclamo avverso il provvedimento di cancellazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma del provvedimento di cancellazione. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con la sentenza 22725/32/2014 del 02/10/2014, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo legittima l’iscrizione dell’associazione al registro delle Onlus fino al 31/12/2010 e di conseguenza annullando fino a quella data il provvedimento di cancellazione impugnato, provvedimento che veniva confermato per il periodo successivo al 01/01/2011.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. L’ Associazione culturale Iside Nova Onlus si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 4096/17/16 del 02/05/2016 ha respinto l’appello e compensato le spese di lite.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a cinque strumenti di impugnazione.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta gli altri motivi; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.