Rigettato il ricorso di PSGR in materia di operazioni oggettivamente inesistenti
Pubblicato il: 12/19/2024
Nel contenzioso, PSGR S.r.l. è affiancata dall'avvocato Stefano Goretti.
Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla società l’avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2011, con il quale contestò l’indetraibilità dell’iva per fatture d’acquisto di servizi forniti da due ditte individuali, la “Broker Fa.DA di Fabbriciani Dario” e la “Riparazioni Meccaniche di Della Massa Giampiero”, che in realtà mascheravano operazioni oggettivamente inesistenti.
L’atto fu impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, che con sentenza n. 113/03/2015 rigettò il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 442/03/2016, confermò le statuizioni di primo grado.
Il giudice d’appello, richiamando espressamente un precedente del medesimo ufficio, relativo a controversia insorta per accertamenti relativi a pregresse annualità, ha esaminato tutti gli elementi allegati dall’amministrazione finanziaria, quali le dichiarazioni rese in sede penale dai titolari delle ditte fornitrici in ordine all’inesistenza delle operazioni fatturate, e dallo stesso amministratore della PSGR s.r.l., nonché gli ulteriori indizi raccolti in sede di verifica a sostegno della oggettiva inesistenza dei servizi fatturati.
Il giudice regionale ha inoltre preso posizione sulle ulteriori ragioni e difese addotte dalla contribuente. Ha dunque concluso per il rigetto dell’appello, che non scalfiva le motivazioni del giudice di primo grado né le prove presuntive raccolte in sede di verifica dall’Agenzia delle entrate.
Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’ufficio.
La Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 7.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

