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Rigettato il ricorso di Lucky Trasporti S.r.l. in materia di accise e benefici fiscali


Pubblicato il: 12/20/2024

Nel contenzioso, Lucky Trasporti S.r.l. è affiancata dagli avvocati Carlo Romano e Marco Longobardi.

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria delle Marche, con cui è stato accolto l’appello dell’ufficio avverso la statuizione di primo grado, favorevole invece alla ricorrente, avente ad oggetto l’avviso di pagamento dell’importo di € 118.706,81 a titolo di accise, nonché l’atto di irrogazione di sanzione, dell’importo di € 42.112,04.

Il contenzioso trae origine da una verifica compiuta dall’Ufficio delle dogane di Civitanova Marche, all’esito della quale alla contribuente furono notificati gli atti impositivi e sanzionatori per mancato riconoscimento del credito d’imposta previsto dal d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Dalla verifica, che aveva interessato l’arco temporale 2011/2016, era emersa l’incompletezza delle dichiarazioni periodiche, cui la società era tenuta ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. citato, perché, in particolare e principalmente, omessa l’indicazione del deposito carburante detenuto dalla società medesima e della sua consistenza. Conseguentemente l’amministrazione doganale aveva ripreso a tassazione gli importi corrispondenti alle agevolazioni godute dalla contribuente, e non spettanti, per l’utilizzo di carburante, nonché irrogato le sanzioni.

La controversia dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Macerata era esitata nella sentenza n. 1/02/2020, favorevole alla società. La Commissione tributaria regionale delle Marche accolse invece l’appello dell’Ufficio, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente con sentenza n. 426/02/2021.

Il giudice d’appello, in sintesi, ha ritenuto che dalla lettura congiunta degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 doveva evincersi la necessità della completezza della dichiarazione prescritta, quale presupposto per fruire dell’agevolazione, trattandosi di adempimenti sostanziali e non di carattere formale. Ciò anche in considerazione del principio secondo il quale le norme in materia di agevolazioni o esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane.

La Cassazione rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle dogane delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

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