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Accolto il ricorso di ERG S.p.A. in materia di IRAP


Pubblicato il: 12/21/2024

Nel contenzioso, Erg S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gabriele Escalar.

Le contribuenti rappresentano di aver autonomamente liquidato e versato l’IRAP relativa al periodo d’imposta 2004. La somma complessivamente versata a tal titolo era complessivamente pari ad € 13.236.422,21. Le società nell’anno d’imposta 2004 hanno optato, congiuntamente con altre del gruppo Erg, per il regime del consolidato fiscale nazionale. Le stesse rappresentano che non solo avevano effettuato i versamenti considerando come indeducibile l’IRAP imputata per competenza alla formazione dell’utile economico, ma non avevano neppure dedotto l’IRAP versata nel corso di quel medesimo esercizio. Le società poi avevano autonomamente versato acconti dell’IRES relativi al periodo suddetto, mentre il saldo relativo a questo stesso periodo d’imposta era stato versato, per tutte, dalla consolidante.

Il 18 giugno 2009 esse proponevano istanza di rimborso avente ad oggetto la maggior IRES versata per effetto della mancata deduzione dal reddito complessivo consolidato dell’intero ammontare dell’IRAP versata a saldo ed in acconto per il periodo d’imposta 2004. Il 2 ottobre 2009 l’Agenzia notificava il provvedimento di diniego.

Le società impugnavano il predetto provvedimento, e la CTP, con sentenza n. 183/18/11 respingeva il ricorso. La CTR, adìta in sede di gravame proposto dalle stesse società, con la sentenza qui impugnata, respingeva l’appello e per l’effetto confermava il provvedimento di diniego. Ricorrono quindi le società contribuenti in cassazione, affidandosi a quattro motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione. In accoglimento del secondo motivo del ricorso in cassazione, dichiarata l’inammissibilità degli altri motivi, cassa la sentenza n. 2534/2015 resa dalla CTR della Lombardia, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio riunito. Con riferimento al ricorso per revocazione, condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in € 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, e dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

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