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Respinto il ricorso di 2P Asfalti per l'installazione di un impianto di produzione di conglomerato bituminoso


Pubblicato il: 12/31/2024

Nel contenzioso, 2P Asfalti S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paolo Clarizia e Mario Pagliarulo; il Comune di Monte Compatri è assistito dagli avvocati Anna Maria Pitzolu e Gennaro Terracciano; la Città metropolitana di Roma Capitale è difesa dall'avvocato Giovanna De Maio.

La 2P Asfalti s.r.l. ha proposto i ricorsi n. 11360 del 2023 e 11362 del 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, chiedendo rispettivamente l’annullamento: a) dell’ordinanza del Comune di Monte Compatri di demolizione e ripristino dell’originario stato dei luoghi n. 44/2023, comunicatale con nota prot. n. 21834 del 21 luglio 2023; b) dell’ordinanza del medesimo comune n. 3 del 24 luglio 2023, con cui le è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività di produzione del conglomerato bituminoso presso l’immobile sito in via Casilina Km 22.100, identificato in catasto al foglio 10, particella 274, nonché degli atti presupposti.

Riuniti i due ricorsi, con l’impugnata sentenza n. 319 dell’8 gennaio 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione seconda quater, ha respinto il ricorso n. 11360/2023 e ha in parte dichiarato inammissibile («nella parte in cui è diretto avverso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di rilascio dell’AUA trasmessa dal resistente Comune con prot. n. 2753 del 24 luglio 2023, in quanto trattasi di atto meramente endo-procedimentale, e come tale privo di autonoma efficacia lesiva») e in parte rigettato il ricorso n. 11362/2022; ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500, oltre agli accessori, di legge in favore di ciascuna amministrazione.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 11 marzo 2024 e in data 12 marzo 2024 – la società interessata ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando sei motivi e proponendo inoltre domanda cautelare.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2068 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la 2P Asfalti s.r.l. al pagamento, in favore del Comune di Monte Compatri e della Città metropolitana di Roma Capitale, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate rispettivamente in euro 3.000 (tremila) e in euro 2.000 (duemila), oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.