Respinto il ricorso del GSE contro l'Impresa Lavarini
Pubblicato il: 1/2/2025
Nel contenzioso, la società per azioni Gestore dei Servizi Energetici - GSE è affiancata dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese; l'Impresa Lavarini S.r.l. è assistita dall'avvocato Lucia Bitto.
L’Impresa Lavarini s.r.l. ha proposto il ricorso n. 2646 del 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento del provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. P20170095403 del 12 dicembre 2017, con cui è stata disposta la sua decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 maggio 2011 per l’impianto fotovoltaico n. 760016 sito nel comune di Gravellona Toce (VB) e sono state preannunciate le azioni di recupero degli incentivi percepiti.
Con motivi aggiunti depositati il 27 marzo 2018 l’interessata ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Gse prot. GSE/P20180012755 del 21 febbraio 2018, con cui le è stata richiesta la restituzione degli incentivi percepiti per un importo complessivo pari a euro 200.975,01.
Con motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2020 l’Impresa Lavarini s.r.l. ha impugnato il suddetto provvedimento del 21 febbraio 2018, anche quale effetto dell’emanazione del provvedimento del 12 dicembre 2017, con riferimento alla violazione dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’art. 56, comma 7, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché, in subordinata, per violazione dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, comma 7, lettera a-bis), del decreto legge n. 76/2020 e, per l’effetto, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Gestore di disporre la decurtazione dell’incentivo in una misura ricompresa tra il 10% e il 50% in ragione dell’entità della violazione.
Con motivi aggiunti depositati il 18 giugno 2021 l’interessata ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Gse prot. GSE/P20210009083 del 23 marzo 2021 di rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56, comma 8, del decreto legge n. 76/2020.
Con l’impugnata sentenza n. 564 dell’11 gennaio 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza stralcio, in assorbente accoglimento del primo motivo ricorso del ricorso introduttivo, ha annullato gli atti impugnati e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2217 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società per azioni Gestore dei Servizi Energetici - Gse al pagamento, in favore dell’Impresa Lavarini s.r.l., delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.