Respinto il ricorso di Cosmopol per l'affidamento dei servizi di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di Bagnoli in Napoli
Pubblicato il: 1/3/2025
Nel contenzioso, Cosmopol S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa; Europolice S.r.l. è assistita dall'avvocato Lorenzo Lentini.
Nel presente giudizio è appellata la sentenza del TAR Campania, meglio indicata in epigrafe, che si è pronunciata sul ricorso di Cosmopol s.p.a., seconda classificata all’esito della procedura aperta, bandita dalla Fondazione Campania Welfare ASP, per l’affidamento dei servizi di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di Bagnoli in Napoli, nonché del servizio di teleallarme in Napoli, via Don Bosco n. 7.
I fatti rilevanti ai fini del decidere possono essere sintetizzati come di seguito. La gara è stata aggiudicata a Europolice s.r.l., prima classificata, con provvedimento del 17 novembre 2023, oggetto dell’impugnazione principale in primo grado. Mediante tale impugnazione la Cosmopol, seconda classificata, ha fatto valere, dinnanzi al TAR, censure volte ad ottenere l’esclusione dell’offerta di Europolice (veniva infatti lamentata, tra le altre censure, l’anomalia di tale offerta per violazione dei livelli salariali minimi dei lavoratori). In seno al giudizio di primo grado, la resistente Europolice ha presentato ricorso incidentale volto ad ottenere l’estromissione dalla gara della ricorrente Cosmopol, assumendo l’esistenza di ragioni di sua inaffidabilità e sostenendo, in particolare, che, in pregresse vicende, Cosmopol avrebbe posto in essere gravi violazioni delle norme a tutela del lavoro, rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere a), c), c-bis), c-ter), del d.lgs. n. 50 del 2016 (vigente ratione temporis).
Con la sentenza in questa sede gravata, il TAR ha scrutinato per primo, e ha accolto, il ricorso incidentale di Europolice, reputando che gli indicati pregressi comportamenti posti in essere da Cosmopol abbiano determinato una “fitta congerie di gravi violazioni alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori”: violazioni che risultano “debitamente accertate siccome oggetto di un verbale definitivo di accertamento unico di violazioni elevato dalla Direzione provinciale del lavoro di Avellino, Dipartimento Ispettorato territoriale del lavoro”. In accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale, il Collegio di prime cure ha quindi ritenuto che tali circostanze devono “essere ricondotte alla fattispecie normativa prevista dall’art. 80, co.5, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che eleva ad autonoma causa di esclusione dalle gare d’appalto la commissione di gravi violazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori […] «nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice», senza che all’uopo sia richiesta la formulazione di una valutazione di inaffidabilità”. Peraltro, il TAR ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si facevano valere ulteriori ragioni di esclusione, dalla gara, a carico di Cosmopol, come emergenti da una comunicazione del 17 novembre 2023 inoltrata ad ANAC da parte di Consip s.p.a.: si tratta di circostanze che, nuovamente, afferiscono alla contestata violazione di norme a tutela dei lavoratori e che, parimenti, il TAR ha valutato quali indici di oggettiva inaffidabilità dell’operatore, ai sensi degli artt. 80, comma 5, lettera a), e 30, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016. In applicazione di tali disposizioni, a giudizio del TAR, anche le sopravvenute circostanze avrebbero dovuto “comportare l’esclusione dalla gara della Cosmopol stessa”.
Di conseguenza, il TAR ha “annullato il provvedimento di ammissione della Cosmopol alla gara per cui è causa” e ha precisato che, da tale statuizione, discende l’“esclusione dalla gara de qua della Cosmopol, ricorrente principale”; con l’ulteriore conseguenza del “suo difetto di legittimazione a ricorrere avverso l’aggiudicazione e, conseguentemente, [della] inammissibilità, del gravame principale”.
Con l’atto di appello oggi in esame, Cosmopol ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Campania, censurandola, sotto diversi aspetti, mediante tre diversi motivi di gravame (a loro volta articolati in più profili di doglianza), con i quali ha argomentato la violazione, da parte del primo Giudice, del corretto ordo quaestionum (primo motivo di appello), la ritenuta fondatezza del ricorso principale di primo grado (secondo motivo di appello) e la ritenuta inammissibilità e/o infondatezza del ricorso incidentale di primo grado (terzo motivo di appello). L’appellante, inoltre, ha riproposto nella presente sede altre eccezioni in rito, già sollevate in primo grado contro il secondo motivo del ricorso incidentale avversario e non scrutinate dal TAR (per effetto dell’assorbimento di tale motivo).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge in parte l’appello e, per la restante parte, lo dichiara improcedibile, come indicato in motivazione. Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado, liquidate in euro 3.000,00 /(tremila/00), oltre accessori di legge.